2. D.l. 23 giugno 1995, n. 244 (*)
Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi
pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse.
Capo I (Interventi per lo sviluppo nelle aree depresse), artt. 5 e 6
Art. 5 Interventi cofinanziati dai
Fondi strutturali della Unione Europea
1. Per accelerare lattuazione degli interventi
ammissibili al cofinanziamento dei Fondi strutturali dellUnione Europea,
lamministrazione pubblica competente ad emettere i provvedimenti di concessione dei
finanziamenti indìce una conferenza di servizi per lacquisizione di pareri,
autorizzazioni e intese tra diverse amministrazioni necessari per lattuazione degli
interventi stessi, ai sensi e per gli effetti dellarticolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. La medesima amministrazione
pubblica riferisce al Ministero del bilancio e della programmazione economica sui
provvedimenti assunti in conseguenza dellesito della conferenza di servizi.
2. Qualora, per cause dipendenti da comportamenti dei
soggetti beneficiari dei finanziamenti, non siano rispettati i tempi stabiliti dalla
Unione Europea così che linvestimento non possa più beneficiare della quota di
finanziamento sui fondi strutturali dellUnione Europea stessa,
lamministrazione pubblica competente provvede alla revoca del finanziamento
nazionale dandone comunicazione al CIPE, che provvede a riassegnare le relative somme ad
interventi di pronta realizzabilità e cofinanziabili dalla Unione Europea nelle aree
depresse. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, ove
necessario, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Le somme derivanti dai mutui di cui allarticolo 1,
comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488, e finalizzate alla realizzazione di progetti strategici di
rilevanza nazionale possono essere destinate nella misura stabilita dal CIPE anche per
consentire la copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione dei
programmi regionali previsti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione
numero C 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione delle Comunità europee, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 26 settembre 1994, numero L 250/21.
Le somme, come determinate dal CIPE, affluiscono al fondo di rotazione di cui
allarticolo 5 della L. 16 aprile 1987, n. 183.
Art. 6 Disposizioni organizzative
1. Per una efficace utilizzazione dei Fondi strutturali
comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle
aree depresse, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, è
istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la
"Cabina di regia nazionale" come centro di riferimento delle problematiche
connesse ai relativi interventi.
2. È altresì istituito un Comitato per lindirizzo e
la valutazione delle politiche operative di intervento con il compito di fornire
indicazioni e pareri alla Cabina di regia nazionale. Il predetto Comitato è presieduto
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica o per sua delega da un
sottosegretario di Stato del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e
della programmazione economica, sono nominati i componenti del Comitato di cui fanno parte
i componenti del Comitato tecnico di cui allarticolo 5, d.P.R. 24 marzo 1994, n.
284, nonché rappresentanti delle amministrazioni statali interessate agli interventi sui
Fondi strutturali e nelle aree depresse con qualifica non inferiore a quella di dirigente,
rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle
Province, dei Comuni, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
delle parti sociali. Possono essere invitati ad assistere alla seduta del Comitato
rappresentanti della Commissione Europea.
3. La Cabina di regia nazionale, nel rispetto delle
competenze di ciascuna amministrazione pubblica, coordina i rapporti di cooperazione tra
tutte le amministrazioni pubbliche interessate agli interventi finanziati con Fondi
strutturali e ad interventi nelle aree depresse nonché i rapporti di collaborazione con
le Regioni e con soggetti che gestiscono programmi comunitari; promuove le iniziative atte
ad assicurare lintegrale e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie e
dispone le azioni di controllo dellattuazione degli interventi; effettua il
monitoraggio delle risorse nazionali destinate al cofinanziamento dei quadri comunitari di
sostegno; verifica, anche sulla base di indici predeterminati, lefficacia
dellattività delle amministrazioni pubbliche relativa agli interventi attuativi
della politica comunitaria di coesione; svolge anche i compiti già attribuiti
allOsservatorio delle politiche regionali dallarticolo 4, d.lgs. 3 aprile
1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni; propone al Ministro del bilancio
e della programmazione economica iniziative amministrative ovvero legislative o
regolamentari necessarie per la tempestiva realizzazione dei diversi interventi e per
accelerare le relative procedure; segnala al Ministro del bilancio e della programmazione
economica questioni di particolare rilevanza che coinvolgono più amministrazioni,
affinché il Ministro stesso, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri,
convochi apposita conferenza di servizi per la soluzione delle questioni; nellambito
dei compiti di cui al presente articolo svolge attività di supporto al Presidente del
Consiglio dei ministri ai fini dellapplicazione delle disposizioni contenute
nellarticolo 11, l. 23 agosto 1988, n. 400; svolge attività di supporto al Ministro
del bilancio e della programmazione economica per le competenze ad esso attribuite
dallordinamento ed anche ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui
allarticolo 5, d.l. 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 luglio 1995, n. 273; svolge altresì unazione generale di verifica e
monitoraggio dei dati sullandamento degli interventi in collaborazione con la
Ragioneria generale dello Stato; riferisce al Ministro del bilancio e della programmazione
economica sullandamento e sullefficacia degli interventi e sullo stato di
utilizzazione degli stanziamenti e sulle risorse a disposizione per futuri interventi; dei
dati sullandamento degli interventi si tiene conto in sede di predisposizione della
relazione previsionale e programmatica.
4. La Cabina di regia nazionale dipende funzionalmente dal
Ministro del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sono nominati i componenti della Cabina di regia nazionale in
numero di cinque, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di direttore
esecutivo, di specifica esperienza professionale nelle materie che formano oggetto delle
competenze della Cabina di regia nazionale, scelti anche al di fuori delle amministrazioni
statali. Lincarico dura quattro anni, è revocabile ed è rinnovabile una sola
volta. I dipendenti statali possono essere collocati fuori ruolo per la durata
dellincarico. Le eventuali incompatibilità per i componenti esterni sono definite
con il regolamento di cui al comma 5.
5. Con regolamento governativo da emanare ai sensi
dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le
modalità organizzative e procedurali con particolare riguardo alla interazione delle
attività della Cabina di regia nazionale con le attività: delle cabine di regia
regionali istituite dalle Regioni con riferimento in particolare alla possibilità che, a
richiesta, la Cabina di regia nazionale offra paradigmi operativi alle stesse; del
Comitato tecnico di cui allarticolo 5 del d.P.R. 24 marzo 1994, n. 284; del Comitato
per il coordinamento delle iniziative per loccupazione, costituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri con d.P.C.M. del 15 settembre 1992; delle
amministrazioni statali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Per i propri compiti la Cabina di regia nazionale si
avvale di enti e di istituti di studi e di ricerca e di società di servizi secondo la
normativa vigente. La Cabina di regia nazionale può anche ricorrere a consulenti per
studi e ricerche su specifiche materie. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato
con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne fissa anche
il compenso di concerto con il Ministro del tesoro.
7. Il contingente di personale da utilizzare ai fini
dellattività della Cabina di regia nazionale in un massimo di trenta unità di cui
tre dirigenti collocati in posizione di fuori ruolo e ventisette unità ripartite nelle
qualifiche funzionali dalla quinta alla nona, è stabilito con decreto del Ministro del
bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro. Il
suddetto personale è tratto da quello appartenente ai ruoli del Ministero del bilancio e
della programmazione economica o messo a disposizione, in posizione di comando, dalle
pubbliche amministrazioni. Può essere altresì comandato il personale di cui
allarticolo 456, comma 12, del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297. Può essere assegnato il personale degli enti ed istituti sottoposti
a vigilanza con il consenso dellente di appartenenza; a tale personale si applica,
per il trattamento economico, la disposizione di cui allarticolo 12, comma 2, del
decreto-legge 7 luglio 1995, n. 272. In sede di prima applicazione del presente articolo,
alla Cabina di regia nazionale è assegnato a domanda il personale in servizio presso
lOsservatorio per le politiche regionali alla data del 31 luglio 1995.
8. Ai componenti della Cabina di regia nazionale spetta il
trattamento già previsto per i componenti dellOsservatorio delle politiche
regionali dallarticolo 3, commi 1 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 marzo 1994, n. 276. Le indennità ivi previste non sono cumulabili con altre
indennità eventualmente spettanti. Al personale di cui al comma 7 spettano le indennità
previste per i dipendenti del Ministero del bilancio e della programmazione economica,
nonché il compenso per lavoro straordinario, nei limiti e con le modalità previsti dalle
vigenti disposizioni legislative.
9. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 5 è soppresso lOsservatorio delle politiche regionali di cui
allarticolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni ed integrazioni. Il personale non assegnato alla Cabina di regia nazionale
è restituito alle amministrazioni di appartenenza, anche in soprannumero.
10. Allonere derivante dallattuazione del
presente articolo si provvede con le economie derivanti per effetto della soppressione
dellOsservatorio delle politiche regionali, nonché con limporto di lire 2
miliardi annui a decorrere dal 1996 a carico delle risorse del Fondo di cui
allarticolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.