1. D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (*)
Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni,
delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Ambito della disciplina
1. In attuazione dellarticolo 9 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e ferme restando le competenze ad essa attribuite, il presente decreto
disciplina le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata
"Conferenza Stato-Regioni", e la sua unificazione, per le materie ed i compiti
di interesse comune, con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
2. Ulteriori compiti e funzioni potranno essere attribuiti
contestualmente alla definitiva individuazione, ai sensi dellarticolo 3, comma 1,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, delle procedure e degli strumenti di
raccordo fra i livelli di Governo.
Capo II
CONFERENZA STATO-REGIONI
Art. 2 Compiti
1. Al fine di garantire la partecipazione delle Regioni e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse
regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato-Regioni:
a) promuove e sancisce intese, ai sensi dellarticolo
3;
b) promuove e sancisce accordi di cui allarticolo 4;
c) nel rispetto delle competenze del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della
programmazione statale e regionale ed il raccordo di questultima con
lattività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi
di pubblico interesse aventi rilevanza nellambito territoriale delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità di
cui allarticolo 6;
f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle
relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di
ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione;
g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla
legge;
h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi
dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o
servizi di pubblico interesse;
i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di
enti ed organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali allesercizio
di funzioni concorrenti tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
l) approva gli schemi di convenzione tipo per
lutilizzo da parte dello Stato e delle Regioni di uffici statali e regionali.
2. Ferma la necessità dellassenso del Governo,
lassenso delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per
ladozione degli atti di cui alle lettere f), g) ed i) del comma 1 è espresso,
quando non è raggiunta lunanimità, dalla maggioranza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza Stato-Regioni,
o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta.
3. La Conferenza Stato-Regioni è obbligatoriamente sentita
in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del
Governo nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di
Bolzano che si pronunzia entro venti giorni. Resta fermo quanto previsto in ordine alle
procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse
regionale che il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene opportuno sottoporre al suo
esame, anche su richiesta della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
5. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara
che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza
Stato-Regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:
a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o
delle leggi di conversione dei decreti-legge;
b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto
legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari.
6. Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in
via definitiva, la Conferenza Stato-Regioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini
delleventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.
7. La Conferenza Stato-Regioni valuta gli obiettivi
conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di
programmazione in ordine ai quali si è pronunciata.
8. Con le modalità di cui al comma 2 la Conferenza
Stato-Regioni delibera, altresì:
a) gli indirizzi per luniforme applicazione dei
percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di
mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario
che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi
dellarticolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione
gestionali individuati, ai sensi dellarticolo 9-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) gli atti di competenza degli organismi a composizione
mista Stato-Regioni soppressi ai sensi dellarticolo 7.
9. La Conferenza Stato-Regioni esprime intesa sulla
proposta, ai sensi dellarticolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993,
n. 266, del Ministro della sanità di nomina del direttore dellAgenzia per i servizi
sanitari regionali.
Art. 3 Intese
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede unintesa nella
Conferenza Stato-Regioni.
2. Le intese si perfezionano con lespressione
dellassenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano.
3. Quando unintesa espressamente prevista dalla legge
non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-Regioni in
cui loggetto è posto allordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri
può provvedere senza losservanza delle disposizioni del presente articolo. I
provvedimenti adottati sono sottoposti allesame della Conferenza Stato-Regioni nei
successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto ad esaminare le
osservazioni della Conferenza Stato-Regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.
Art. 4 Accordi tra Governo,
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
1. Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di
Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dellazione amministrativa,
possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare
lesercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con lespressione
dellassenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano.
Art. 5 Rapporti tra Regioni e
Unione Europea
1. La Conferenza Stato-Regioni, anche su richiesta delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione
almeno due volte allanno al fine di:
a) raccordare le linee della politica nazionale relativa
allelaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle Regioni e
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza di queste
ultime;
b) esprimere parere sullo schema dellannuale disegno
di legge che reca: "Disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti
dallappartenenza dellItalia allUnione Europea".
2. La Conferenza Stato-Regioni designa i componenti
regionali in seno alla rappresentanza permanente italiana presso lUnione Europea. Su
richiesta dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e
col consenso del Governo, la Conferenza Stato-Regioni esprime parere sugli schemi di atti
amministrativi dello Stato che, nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, danno attuazione alle direttive comunitarie ed alle
sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
3. La Conferenza Stato-Regioni favorisce e promuove la
cooperazione tra la Cabina di regia nazionale e le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, al fine della piena e tempestiva utilizzazione delle risorse
comunitarie destinate allItalia.
Art. 6 Scambio di dati e
informazioni
1. La Conferenza Stato-Regioni favorisce
linterscambio di dati ed informazioni sullattività posta in essere dalle
amministrazioni centrali, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. La Conferenza Stato-Regioni approva protocolli di intesa
tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della
costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che
dalle Regioni e dalle Province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per
laccesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con lAutorità
per linformatica nella pubblica amministrazione.
3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono,
altresì, le modalità con le quali le Regioni e le Province autonome si avvalgono della
rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di
interoperabilità messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste
ai sensi dellarticolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 7 Organismi a composizione
mista
1. Ferma restando ogni altra competenza
dellamministrazione centrale dello Stato, gli organismi a composizione mista
Stato-Regioni di cui allallegato A sono soppressi e le relative funzioni sono
esercitate dalla Conferenza Stato-Regioni.
2. La Conferenza Stato-Regioni può istituire gruppi di
lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province
autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni
istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attività della Conferenza
stessa.
Capo III
CONFERENZA UNIFICATA
Art. 8 Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e Conferenza unificata
1. La Conferenza Stato-Città ed autonomie locali è
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province,
dei Comuni e delle Comunità montane, con la Conferenza Stato-Regioni.
2. La Conferenza Stato-Città ed autonomie locali è
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro
dellinterno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il Presidente
dellAssociazione nazionale dei Comuni dItalia Anci, il Presidente
dellUnione Province dItalia - Upi ed il Presidente dellUnione nazionale
Comuni, Comunità ed enti montani Uncem. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci
designati dallAnci e sei Presidenti di Provincia designati dallUpi. Dei
quattordici sindaci designati dallAnci cinque rappresentano le città individuate
dallarticolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali,
locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-Città ed autonomie locali è
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il Presidente ne ravvisi la
necessità o qualora ne faccia richiesta il Presidente dellAnci, dellUpi o
dellUncem.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata
dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non è conferito, dal Ministro dellinterno.
Art. 9 - Funzioni
1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e
sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle
materie ed ai compiti di interesse comune alle Regioni, alle Province, ai Comuni e alle
Comunità montane.
2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti
i casi in cui Regioni, Province, Comuni e Comunità montane ovvero la Conferenza
Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge
collegati;
2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
allarticolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, Regioni,
Province, Comuni e Comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano
le disposizioni di cui allarticolo 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni,
Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare lesercizio delle
rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle
autonomie locali indicati, rispettivamente, dai Presidenti delle Regioni e Province
autonome di Trento e di Bolzano, dallAnci, dallUpi e dallUncem nei casi
previsti dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo,
Regioni, Province, Comuni e Comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso
lapprovazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali
secondo le modalità di cui allarticolo 6;
f) è consultata sulle linee generali delle politiche del
personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi
al conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per lattività
dellAgenzia per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può sottoporre
alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni
altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e
delle Comunità montane.
4. Ferma restando la necessità dellassenso del
Governo per ladozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata,
lassenso delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane è
assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono,
rispettivamente, la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città ed autonomie
locali. Lassenso è espresso di regola allunanimità dei membri dei due
predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta lassenso è espresso dalla maggioranza
dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie
locali;
b) studio, informazione e confronto nelle problematiche
connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o
delegate di Province e Comuni e Comunità montane.
6. La Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in
particolare, è sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi allordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie
e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e
degli atti generali di Governo a ciò attinenti;
b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed
erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al
presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dellAnci,
dellUpi e dellUncem, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio
dei ministri o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) linformazione e le iniziative per il miglioramento
dellefficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma ai
sensi dellarticolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
c) le attività relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono più Comuni o Province da celebrare in ambito nazionale.
Art. 10 Segreteria
1. Lattività istruttoria e di supporto al
funzionamento della Conferenza unificata sono svolte congiuntamente dalla segreteria della
Conferenza Stato-Regioni e dalla segreteria della Conferenza Stato-Città ed autonomie
locali.
2. La segreteria della Conferenza Stato-Regioni opera alle
dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza stessa. Ad essa
è assegnato personale dello Stato e, fino alla metà dei posti in organico, da personale
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il cui trattamento
economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro per gli affari regionali, sono disciplinati lorganizzazione
ed il funzionamento della segreteria della Conferenza Stato-Regioni ed individuati gli
uffici di livello dirigenziale.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Conferenza
Stato-Città ed autonomie locali si avvale di una segreteria collocata presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. La composizione della segreteria della Conferenza
Stato-Città ed autonomie locali è stabilita con successivo provvedimento di
organizzazione. Con il medesimo provvedimento potrà essere previsto che fino alla metà
dei posti in organico possa essere coperto da personale delle Province, dei Comuni e delle
Comunità montane, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di
appartenenza. I restanti posti in organico sono coperti con personale della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Può essere altresì assegnato alla segreteria anche personale del
Ministero dellinterno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato A
(previsto dallarticolo 7, comma 1)
Commissione centrale per limpiego: articolo 3
del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1978, n. 479;
Comitato per le aree naturali protette e Gruppo di
lavoro per la carta della natura: articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Comitato nazionale difesa del suolo: articolo 6
della legge 18 maggio 1989, n. 183;
Commissione permanente interministeriale per il
conto nazionale dei trasporti: decreto del Ministro dei trasporti n. 70 T in data 15
maggio 1991.