F.A.Q.

Domande frequenti sul riconoscimento giuridico

  • Quali sono i requisiti essenziali per ottenere il riconoscimento giuridico regionale?

I requisiti essenziali sono la costituzione per atto pubblico (innanzi a notaio) dell'Ente (Associazione, Fondazione o Comitato), il possesso di un patrimonio adeguato al perseguimento dei fini ed a garanzia di terzi e che le finalità perseguite si esauriscano nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna.

  • Quali sono gli effetti giuridici del riconoscimento giuridico?

Si possono individuare due effetti generati dall'acquisizione della personalità giuridica privata:

 - l'ente acquisisce la c.d. "autonomia patrimoniale perfetta". Il patrimonio dell'ente è nettamente distinto da quello degli associati e degli amministratori, che possono così godere del vantaggio della responsabilità limitata, quindi per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'ente risponde l'ente esclusivamente con il proprio patrimonio;

- in base ad alcune leggi statali e regionali l'ente riconosciuto potrà accedere a contributi e sovvenzioni finanziarie ed ottenere alcuni benefici fiscali.

  • Quali sono le modalità per richiedere il riconoscimento giuridico regionale?

Deve essere presentata istanza di riconoscimento alla Regione. L'istanza va presentata in bollo (fatte salve le esenzioni di legge per ONLUS ed Associazioni di volontariato) e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o dal Notaio rogante per conto dell'Ente.

  • Quale documentazione deve essere presentata?

 La documentazione è indicata nella apposita scheda informativa.

  • Entro quanto tempo deve concludersi il procedimento?

Il procedimento di riconoscimento giuridico regionale si deve concludere entro 45 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, salvo eventuali periodi di sospensione nei casi previsti dalla legge sul procedimento amministrativo.

  • E' necessario che l'Ente sia costituito per atto pubblico o è sufficiente una scrittura privata autenticata?

Ai sensi dell'art. 14 del codice civile le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione può essere costituita anche con testamento.

  • Se l'Ente è stato costituito solo con scrittura privata, cosa deve fare per ottenere il riconoscimento giuridico?

Deve produrre una copia autentica del verbale redatto in forma pubblica dal Notaio con il quale si conferma la costituzione dell'ente avvenuta antecedentemente in forma privata. Il verbale deve riportare in allegato lo statuto vigente. Nell'ipotesi in cui l'ente sia stato costituito con atto pubblico, ma successivamente siano state apportate delle modifiche alle norme statutarie in forma privata, si deve produrre una copia autentica del verbale notarile attestante l'avvenuta deliberazione delle modificazioni statutarie innanzi a lui.

Domande frequenti sugli statuti

  • Quali sono i contenuti essenziali dello statuto di una Associazione/Fondazione?

I contenuti sono indicati nella apposita scheda informativa

  • Qual'è il patrimonio minimo che l'ente deve dimostrare di avere per ottenere il riconoscimento giuridico regionale?

Per le Associazioni si richiede un patrimonio minimo pari a € 25.000, mentre per le Fondazioni si richiede un patrimonio minimo pari a €50.000. Di tali importi almeno la metà deve essere vincolata come Fondo di garanzia patrimoniale verso terzi (rispettivamente €12.500 per le Associazioni e €25.000 per le Fondazioni).

  • Cosa si intende per Fondo di garanzia patrimoniale e con quali modalità deve essere costituito?

Il Fondo di garanzia patrimoniale deve essere costituito per fornire la necessaria garanzia patrimoniale verso i terzi. Il fondo di garanzia dovrà essere previsto nello stato patrimoniale del bilancio con apposito riferimento e dovrà essere istituito (se non già indicato all'atto di costituzione dell'Ente per le Fondazioni), con specifica deliberazione dell'organo decisionale dell'Ente che ne precisi l'importo e ne dichiari l'indisponibilità per esigenze gestionali. Tale fondo potrà consistere nell'acquisto di titoli con vincolo pluriennale o in altra forma di deposito bancario vincolato intestato all'ente, che dovranno essere documentati con la produzione del relativo documento certificativo dell'Istituto bancario.

  • I beni c.d. "strumentali" di proprietà dell'ente (opere artistiche, libri, documentazione di valore storico-artistico, raccolte museali, attrezzature, autoveicoli, etc.) contribuiscono a costituire il patrimonio (minimo) iniziale richiesto?

I beni strumentali di proprietà dell'ente non vanno ricompresi nell'ammontare del patrimonio iniziale (minimo) richiesto, cui vanno imputate solo risorse patrimoniali liquide.

  • Se l'Associazione/Fondazione ha dei beni immobili intestati, ai fini del riconoscimento giuridico è necessario comunque dimostrare anche una disponibilità patrimoniale liquida?

Ai fini del riconoscimento giuridico è sempre necessaria una disponibilità patrimoniale liquida, soprattutto a garanzia delle proprie obbligazioni verso terzi, indipendentemente dalla presenza di beni immobili nel patrimonio dell'ente. Se da tale bene l'ente trae dei redditi, di ciò si terrà conto relativamente alla valutazione della parte di patrimonio necessaria per la gestione delle attività istituzionali dell'ente.

Domande frequenti sulle modifiche statutarie

  • Anche le modificazioni statutarie devono essere fatte con atto pubblico?

Si, tutte le modificazioni statutarie devono essere deliberate con  verbale notarile (atto pubblico) il quale dovrà poi essere allegato in copia autentica all’istanza di approvazione delle modifiche stesse per l’approvazione della Regione.

  • Con quali modalità occorre comunicare alla Regione la variazione delle cariche sociali?

Le Associazioni e le Fondazioni devono comunicare obbligatoriamente entro 15 giorni dall'adozione della deliberazione o dalla data in cui si è verificato l'evento, le variazioni delle cariche sociali mediante istanza in bollo (salvo esenzioni di legge) sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente. L'istanza deve indicare la variazione avvenuta e gli estremi della deliberazione del competente organo dell'Ente. I documenti che vanno allegati sono: copia autentica o estratto della deliberazione, oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante assieme alla copia del suo documento di identità. La deliberazione o la dichiarazione sostitutiva devono riportare le variazioni avvenute; l'accettazione delle cariche da parte degli amministratori nominati, l'elenco dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione/Consiglio Direttivo indicante il cognome e nome dei medesimi, data di nascita, codice fiscale, durata della carica di ognuno, con indicazione delle cariche rispettivamente ricoperte e dei poteri di firma eventualmente attribuiti.

Domande frequenti sui certificati

  • Come posso richiedere una certificazione relativa ad un ente iscritto nel Registro regionale delle persone giuridiche?

Occorre inviare un'istanza in bollo (salvo esenzioni di legge) firmata dal legale rappresentante dell'Ente e allegare copia del documento di identità dello stesso, con la quale si richiede una certificazione che può riguardare la sola iscrizione dell'Ente nel Registro regionale, o la composizione dell'organo amministrativo o una visura che attesta l'iscrizione, la composizione e tutte le modifiche apportate dal momento dell'iscrizione al momento della richiesta.

Domande frequenti sui controlli esercitati dalla Regione sugli Enti

  • Le Fondazioni iscritte nel Registro Regionale sono obbligate a presentare annualmente la documentazione di bilancio?

Le Fondazioni hanno l'obbligo di presentare annualmente tutta la documentazione richiesta. Nel caso in cui l'Ente risulti inadempiente, la Regione provvederà ad inviare le necessarie sollecitazioni. La Regione ha la facoltà di assumere eventuali provvedimenti di revoca della personalità giuridica per gli enti che reiteratamente non osservano l'obbligo.  
  • Per le Fondazioni quali sono le modalità di comunicazione dei bilanci e di altra documentazione contabile alla regione?

La Regione controlla e vigila sull'amministrazione delle Fondazioni, tali poteri le derivano da norme statali e regionali.  Le Fondazioni devono obbligatoriamente presentare ogni anno i bilanci preventivi e consuntivi entro 15 giorni dalla loro approvazione. Gli originali dei bilanci devono essere consegnati timbrati e firmati in ogni pagina dal legale rappresentante dell'Ente, insieme alla fotocopia di un documento di identità del medesimo. Tale documentazione deve essere accompagnata dalla comunicazione di invio sottoscritta dal legale rappresentante della fondazione, contenente la specifica espressione "ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. 13-11-2001, n. 37" e con l'indicazione del nome, cognome e numero di telefono di un referente. I bilanci dovranno essere corredati rispettivamente da: una relazione sottoscritta dal legale rappresentante sull'attività programmata (se bilancio preventivo) e su quella svolta (se bilancio consuntivo); stato patrimoniale e conto economico, nota integrativa, modulo riepilogativo dati.

  • Le Associazioni iscritte nel Registro Regionale, devono presentare annualmente il bilancio in Regione?

Le Associazioni iscritte presso il Registro regionale delle Persone Giuridiche non hanno l'obbligo di presentare i bilanci. La Regione può tuttavia richiedere di propria iniziativa la trasmissione dei bilanci consuntivi a fini di verifica del mantenimento del patrimonio in capo all'Associazione (Deliberazione della Giunta regionale n. 214 del 9 febbraio 2004).

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ultima modifica 2011-11-02T17:08:00+02:00
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