Variazioni delle cariche sociali, modi e documentazione da allegare
Il Legale rappresentante dell'Ente deve inoltrare alla Regione l’istanza di iscrizione di tutti gli atti e i fatti comportanti variazioni nella composizione del Consiglio d’Amministrazione (Fondazioni) o del Consiglio Direttivo (Associazioni).
Deve ugualmente inviare la suddetta istanza anche in caso di riconferma della composizione dell’organo amministrativo.
L'istanza va presentata in bollo[1] (fatte salve le esenzioni di legge per ONLUS e Associazioni di volontariato) e sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Ente. In essa deve essere specificata la variazione avvenuta e gli estremi della deliberazione con la quale il competente organo dell’Ente ha provveduto alle variazioni.
Il Legale rappresentante dell'Ente deve inoltrare l'istanza entro il termine di 15 giorni dalla data della deliberazione oppure, in mancanza della deliberazione, dalla data dell’evento .
Documentazione da allegare all'istanza:
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale rappresentante (art.46 e 47 D.P.R. n.445/2000) riportante l’indicazione delle variazioni avvenute o la riconferma della composizione dell’organo amministrativo;
- in caso di nomina di nuovi amministratori e di riconferma dell’intero C.d.A, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va attestata l’avvenuta accettazione delle cariche da parte dei nuovi componenti e compilato (l’intero) elenco dei componenti del nuovo Consiglio di amministrazione/Consiglio Direttivo o di quello riconfermato. Nel suddetto elenco vanno indicati per ciascun componente i seguenti dati: Cognome e Nome, data di nascita, codice fiscale, durata della carica (dal---- al---), cariche ricoperte e potere di firma eventualmente attribuito;
- Copia del documento di identità del Legale rappresentante in corso di validità.
[1] La marca da Bollo deve avere data identica o precedente a quella apposta sull’istanza in oggetto.
Qualora gli atti e i documenti non siano bollati o risultino bollati in maniera irregolare (art.19 del D.P.R. 642/72) l’ufficio ricevente ha l’obbligo di inviarli entro 30 giorni all’Agenzia delle Entrate competente per la regolarizzazione.
L’eventuale invio all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione non inficia il corretto svolgersi del procedimento di competenza regionale né la validità dell’atto conclusivo.