Trasferimento della sede e istituzione di sedi secondarie: modi e documentazione da allegare

Il Legale rappresentante dell’Ente deve presentare alla Regione apposita istanza in bollo[1] (fatte salve le esenzioni di legge per ONLUS e Associazioni di volontariato) con la quale comunica la variazione della sede legale dell’Ente e l’istituzione di sedi secondarie.

L’istanza deve essere trasmessa entro il termine di 15 giorni dalla data della deliberazione o del verificarsi dell’evento.

Si precisa che il mutamento dell’indirizzo della sede legale nell’ambito dello stesso Comune comporta l’obbligo di modifica statutaria, nel caso in cui l’indirizzo (via, piazza, eccetera) sia indicato in Statuto. Pertanto, in questo caso l’Ente deve procedere ad un’istanza di modifiche allo Statuto secondo le modalità descritte nella pagina web "Approvazione modifiche statutarie".

L'obbligo di modifica non sussiste nel caso in cui il trasferimento della sede avvenga nell'ambito dello stesso Comune e lo Statuto, pur riportando l'indirizzo della sede, contenga una dicitura del tipo: "Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria".

Ogni altra variazione, quale ad esempio l’istituzione di sedi amministrative o operative, deve essere comunicata per iscritto mediante invio di apposita istanza in bollo a firma del Legale rappresentante dell’Ente entro il termine di 15 giorni dalla data della deliberazione o del verificarsi dell’evento, in modo tale da consentire alla Regione di trascrivere le variazioni nel Registro regionale delle persone giuridiche private.

Documentazione da allegare all’istanza: 

  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale rappresentante (art.46 e  47  D.P.R.  n.445/2000) riportante l’indicazione delle variazioni avvenute;
  • Copia del documento di identità del Legale rappresentante in corso di validità.

 


[1] La marca da Bollo deve avere data identica o precedente a quella apposta sull’istanza in oggetto.

Qualora gli atti e i documenti non siano bollati o risultino bollati in maniera irregolare (art.19 del D.P.R. 642/72) l’ufficio ricevente ha l’obbligo di inviarli entro 30 giorni all’Agenzia delle Entrate competente per la regolarizzazione.

L’eventuale invio all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione non inficia il corretto svolgersi del procedimento di competenza regionale né la validità dell’atto conclusivo.

 

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ultima modifica 2018-03-22T11:46:59+02:00
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