Patrimonio minimo per il riconoscimento

Adeguatezza del patrimonio

La Regione valuta se il patrimonio è idoneo e adeguato per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica. Verranno considerati i seguenti criteri e requisiti:

Per le associazioni si richiede un patrimonio minimo pari a  €. 25.000,00 (venticinquemila).

Per le fondazioni si richiede un patrimonio minimo pari a  €. 50.000,00 (cinquantamila).

Si precisa che gli importi indicati rappresentano il requisito patrimoniale minimo, ma non necessariamente sufficiente, per potere richiedere il riconoscimento giuridico regionale, che è subordinato ad una valutazione caso per caso effettuata dall’Ufficio in considerazione delle finalità perseguite dall’Ente e della necessaria garanzia dei terzi.

L’ammontare dei suddetti importi si riferisce a risorse patrimoniali liquide, in quanto non può essere considerato in tale ambito il valore economico di immobili o di beni strumentali (attrezzature, arredi, beni museali, documentali ed artistici) soggetti a valutazione autonoma.

Fondo patrimoniale di garanzia

Si richiede che una parte corrispondente come minimo alla metà dell’importo del fondo patrimoniale sopra indicato - per le Associazioni almeno pari ad €. 12.500 (dodicimilacinquecento) e per le Fondazioni almeno pari ad €. 25.000 (venticinquemila) - sia espressamente destinato a costituire un “fondo patrimoniale di garanzia” (vincolato) al fine di assicurare la necessaria garanzia patrimoniale verso terzi.

L’Ufficio competente si riserva comunque, in fase istruttoria, la facoltà di richiedere di destinare a patrimonio di garanzia anche importi maggiori rispetto a quelli indicati in via minimale, sempre in relazione ai criteri valutativi espressi (finalità perseguite dall’Ente e della garanzia dei terzi).

Il fondo patrimoniale di garanzia dovrà essere istituito con apposita deliberazione dell’organo decisionale dell’Ente, (salvo che non sia già previsto e indicato nell’atto costitutivo dello stesso o nel verbale deliberativo di modifica dello statuto in occasione dell’istanza di riconoscimento giuridico) che ne dovrà precisare l’importo, la durata disposta per tutta la vita dell’ente e dichiararne l’indisponibilità per le esigenze gestionali.  

Il “fondo patrimoniale di garanzia” vincolato deve possedere due requisiti fondamentali: la durata e il capitale garantito.

Considerato il continuo mutamento dei prodotti bancari e assicurativi proposti sul mercato risulta impossibile stabilirne un numerus clausus accettati dall’Ufficio regionale, così come risulta difficile stabilire a priori se determinati prodotti possano soddisfare i requisiti richiesti.

A titolo puramente esemplificativo il Fondo in questione potrà essere costituito tramite apertura di libretti di deposito bancari o postali, di conti di deposito bancario, sottoscrizione di titoli di stato intestati all’ente o l’utilizzo di altri eventuali prodotti finanziari o conti bancari che siano comunque caratterizzati dal rispetto dei requisiti della durata e del capitale garantito la cui sussistenza sarà valutata in sede istruttoria.

I suddetti fondi una volta scaduto il termine di durata, dovranno essere rinnovati o reinvestiti sempre con le medesime modalità.

L’Ufficio regionale competente si adopererà, in sede istruttoria, a valutare il rispetto di queste caratteristiche contenute dei differenti prodotti e strumenti finanziari presentati dagli istanti. 

Documentazione patrimoniale

Per quanto riguarda la dimostrazione dell’esistenza del patrimonio disponibile per la gestione economica dell’Ente, al momento del riconoscimento giuridico si dovranno produrre certificazioni o dichiarazioni bancarie che attestino la disponibilità patrimoniale liquida dell’ente (estratto di conto corrente bancario intestato all’Ente, certificato di deposito titoli, etc.) o, ancora, documenti o dichiarazioni sottoscritte attestanti l’erogazione da parte di privati o di enti, di sovvenzioni, contributi, donazioni e atti di liberalità o contenenti l’assunzione formale di impegno all’effettuazione di versamenti a favore dell’Ente in un tempo determinato.

Il valore dei beni immobili deve essere attestato da perizia giurata o da relazione di stima effettuata da un professionista.

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ultima modifica 2021-02-19T11:46:24+02:00
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