Documentazione da allegare
L’istanza di riconoscimento va presentata in bollo[1] (fatte salve le esenzioni di legge per ONLUS ed Associazioni di volontariato.) e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente o dal notaio rogante per conto dell’Ente. L'istanza può essere consegnata direttamente oppure inviata tramite posta ordinaria o tramite posta certificata.
All’istanza devono essere allegate:
PER GLI ENTI DI NUOVA COSTITUZIONE
-
una copia autentica in bollo del verbale dell’atto costitutivo e dello statuto redatto per atto pubblico dinanzi al notaio. La marca da bollo va apposta su ogni foglio. Il foglio si intende composto da quattro facciate consecutive
PER GLI ENTI GIA' ESISTENTI
- se costituiti in forma di scrittura privata è necessario produrre una copia autentica in bollo del verbale, redatto in forma pubblica dal Notaio, che confermi la costituzione dell’Ente e ne richiami l’originaria costituzione in forma privata e ne riporti il vigente statuto, come allegato costituente parte integrante del verbale;
- se costituiti per atto pubblico e lo statuto è rimasto immodificato è necessario produrre la documentazione prevista per gli Enti di nuova costituzione;
- se costituiti per atto pubblico e lo statuto ha subito modificazioni di norme statutarie successive all'atto di costituzione, si deve produrre una copia autentica in bollo del verbale notarile attestante l’ultima deliberazione delle modificazioni statutarie apportate dinanzi a lui e riportante in allegato il vigente statuto.
DEVONO INOLTRE ESSERE ALLEGATI, SIA PER GLI ENTI GIA' ESISTENTI, SIA PER QUELLI DI NUOVA COSTITUZIONE
- fotocopia del documento di identità valido del legale rappresentante;
- copia dello statuto in versione digitale (formato PDF);
- relazione illustrativa sull’attività svolta dall’Ente o, se di nuova costituzione, su quella che svolgerà, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante;
- relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sottoscritta dal legale rappresentante. La relazione descrive gli elementi che formano il patrimonio iniziale dell’Ente o il fondo di dotazione dell’Ente (mobili ed immobili) e i mezzi finanziari che servono a fare fronte a spese ed eventuali investimenti (conferimenti di soci, eventuali proventi da attività commerciali secondarie dell’Ente, contributi, lasciti, donazioni e quant’altro). La relazione deve essere corredata da documenti che dimostrino l'esistenza del patrimonio iniziale dell’Ente che, come richiede la legge, deve essere adeguato al perseguimento degli scopi istituzionali ed ai fini della garanzia patrimoniale verso i terzi. La relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria deve quindi essere accompagnata da una certificazione bancaria attestante la disponibilità economica a perseguire lo scopo dell'ente e da una perizia asseverata degli eventuali immobili che costuiscono il patrimonio
- copia dell’ultimo bilancio preventivo e del conto consuntivo approvato relativamente agli ultimi due esercizi finanziari. In caso di Ente neo-costituito, prospetto contenente una previsione finanziaria di massima relativa ai primi tre anni di attività prevista
- copia autentica del verbale (o estratto) di nomina degli amministratori o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (del legale rappresentante). Il documento deve riportare l’elenco dei componenti il consiglio d’amministrazione dell’Ente (o dell’organo amministrativo dell’Ente comunque sia denominato), l'indicazione delle cariche ricoperte e dei poteri di firma eventualmente attribuiti, i nominativi di tutti gli amministratori e i rispettivi codici fiscali. Nel caso in cui gli amministratori non siano ancora stati nominati al momento della presentazione dell’istanza di riconoscimento, possono essere comunicati con le medesime modalità anche immediatemente dopo l’avvenuto riconoscimento di personalità giuridica dell’Ente. Vedasi modello allegato (
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- nel caso l’Ente abbia natura di ONLUS o Associazione di Volontariato: rispettivamente copia del certificato di iscrizione all’Anagrafe unica delle ONLUS o di iscrizione ai registri del volontariato, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’avvenuta iscrizione (art.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445)
- indicazione di un referente al quale fare riferimento per le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo e relativo recapito telefonico e di posta elettronica
- indicazione dell’indirizzo di posta elettronica riferito alla persona giuridica. Se disponibile segnalare anche l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente e la disponibilità della firma digitale.
NEL CASO DI DOCUMENTAZIONE CARTACEA
Nel caso in cui la documentazione prodotta ai fini del riconoscimento della personalità giuridica o di approvazione di modifiche statutarie sia in formato cartaceo, è necessario inoltrare anche una copia di tutta la documentazione in formato digitale (pdf) ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:
[1] La marca da Bollo deve avere data identica o precedente a quella apposta sull’istanza in oggetto.
Qualora gli atti e i documenti non siano bollati o risultino bollati in maniera irregolare (art.19 del D.P.R. 642/72) l’ufficio ricevente ha l’obbligo di inviarli entro 30 giorni all’Agenzia delle Entrate competente per la regolarizzazione.
L’eventuale invio all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione non inficia il corretto svolgersi del procedimento di competenza regionale né la validità dell’atto conclusivo.