Cancellazione dell'Ente
Cancellazione a seguito di estinzione
La cancellazione di un Ente dal Registro regionale delle persone giuridiche viene disposta dalla Regione a seguito dell'estinzione dell'Ente, una volta conclusa la fase di liquidazione dello stesso ai sensi degli art. 11 e segg. delle disposizioni di attuazione del codice civile.
La cancellazione non richiede necessariamente l'emanazione di un apposito provvedimento da parte della Regione, ma viene annotata nel Registro regionale delle persone giuridiche una volta che il Presidente del Tribunale avrà provveduto a comunicare la chiusura della procedura di liquidazione (art. 9 comma 2 della L.R. n. 37/01).
Altri casi
La cancellazione può essere disposta dalla Regione anche nei seguenti casi:
- revoca del riconoscimento giuridico a seguito di iscrizione dell'Ente nel Registro della Prefettura territorialmente competente in caso di modifica statutaria comportante l'ampliamento delle finalità dell'Ente a livello nazionale o internazionale;
- su espressa richiesta da parte dell'Ente stesso;
- revoca del riconoscimento giuridico a causa del venir meno dei presupposti giuridici;
- a seguito di fusione di due Enti in un nuovo Ente;
- a seguito di fusione per incorporazione di un ente in altro ente.