Statuti

Ai sensi dell'art.16 del Codice Civile gli statuti delle associazioni e delle fondazioni hanno dei contenuti essenziali e obbligatori che devono essere presenti a pena di nullità.

Contenuti obbligatori per associazioni e fondazioni

  • la denominazione dell'Ente;
  • l'indicazione dello scopo: devono essere indicate le finalità che si intendono perseguire, specificando le attività e le iniziative principali per la realizzazione delle stesse;
  • l'indicazione del patrimonio o fondo patrimoniale iniziale, accompagnata dalla descrizione degli elementi (beni mobili, immobili, contribui dei soci, donazioni, liberalità, etc.) che compongono il patrimonio o che contribuiranno a comporlo;
  • l'indicazione della sede legale: è sufficiente indicare soltanto il Comune ove è stabilita, così da evitare ad ogni cambio di indirizzo di dovere modificare lo statuto;
  • le modalità di costituzione e di funzionamento degli organi con la specificazione dei poteri e delle attribuzioni dei loro componenti.

Ulteriori contenuti obbligatori solo per le associazioni

Gli statuti delle associazioni devono inoltre contenere:

  • l'indicazione della determinazione dei diritti e degli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione.

Se prevista in statuto, la delibera di scioglimento deve indicare la maggioranza pari a 3/4 degli associati, così come dettato dal terzo comma dell'art. 21 del Codice Civile. Con l'espressione "associati", si devono intendere tutti gli associati e non solo i presenti in assemblea.

 Ulteriori contenuti obbligatori solo per le fondazioni

Gli statuti delle fondazioni devono inoltre contenere:

  • l'indicazione dei criteri e delle modalità di erogazione delle rendite patrimoniali, quali concessioni di sussidi, borse di studio, premi, anche in caso di erogazione o di prestazione di servizi a favore di soci o terzi beneficiari.

Contenuti non obbligatori

  • le norme relative all'estizione dell'ente, alla devoluzione del patrimonio e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione non sono obbligarie, pertanto se mancanti si applica la normativa del codice civile.

Normativa di riferimento

Si fa inoltre presente che gli Enti, nel predisporre i propri statuti, oltre alla normativa generale prevista dal Codice Civile in materia di persone giuridiche private, dovranno osservare anche le specifiche prescrizioni poste dalle legislazioni speciali dei loro settori di operatività. In particolare, gli enti che intendono rivestire la qualifica di ONLUS, dovranno adeguare lo statuto alla normativa di riferimento (D.Lgs. n.460/1997) che all'art. 10 prevede l'inserimento obbligatorio di alcune clausole specifiche.

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ultima modifica 2018-03-22T11:35:11+02:00
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