Organizzazione non lucrative di utilità sociale - ONLUS

Per  ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) si intende  una categoria tributaria valida ai soli fini fiscali e non un soggetto di diritto. Per le ONLUS, infatti, sono previste agevolazioni fiscali (imposte indirette, Iva) ed esenzioni dal pagamento di: imposta di bollo, tasse di concessione governativa, imposta sulle donazioni, imposta sugli spettacoli, tributi locali.

Sono ONLUS di diritto:

  • Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 iscritte nei registri regionali o provinciali del volontariato;
  • Le Organizzazioni Non Governative (ONG) riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
  • Le cooperative sociali previste dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell’apposito registro prefettizio o nei registri provinciali delle cooperative sociali;
  • I consorzi che abbiano la base sociale formata al 100% da cooperative sociali che può essere assunta da associazioni, comitati, società cooperative ed altri enti a carattere privato, anche senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi prevedano espressamente una serie di requisiti.

Possono anche essere ONLUS:

  • le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente alcune clausole che ne individuano il carattere meritorio delle agevolazioni fiscali.

Non possono in ogni caso essere ONLUS:

  • gli enti pubblici, le società commerciali diverse dalle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro e le associazioni di categoria.

 

Le ONLUS, in base al D.Lgs 1997 n. 460 devono svolgere la loro attività in uno o più dei seguenti settori:

  • assistenza sociale e socio-sanitaria;
  • assistenza sanitaria;
  • beneficenza;
  • istruzione;
  • formazione;
  • sport dilettantistico;
  • tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
  • tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art. 7 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22;
  • promozione della cultura e dell’arte;
  • tutela dei diritti civili;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente dalla fondazione, oppure da essa affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità definite con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Alcune di queste attività possono essere svolte solo nei confronti di persone svantaggiate, in particolare: le attività di assistenza sanitaria, istruzione, tutela dei diritti civili, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte. Le rimanenti attività (assistenza sociale, socio-sanitaria, beneficenza, tutela e promozione di beni di interesse storico e artistico, della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte) sono considerate a solidarismo immanente, cioè il fine solidaristico si intende presunto e perseguito a favore dell’intera collettività.

 

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ultima modifica 2011-11-02T17:08:00+02:00
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