Consultazione e accesso al registro regionale
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: presa visione, rilascio di copie di documenti depositati presso il Registro delle persone giuridiche.
Il Registro delle persone giuridiche e i documenti relativi depositati (che hanno dato luogo ad iscrizioni nel medesimo) possono essere esaminati da chiunque ne faccia richiesta (art.3, comma 8 del D.P.R. n.361/2000).
In base a questa norma, pertanto, tutti i documenti e/o atti il cui deposito è previsto come obbligatorio ai fini dell’iscrizione dell’ente nel Registro regionale (e successive annotazioni) sono accessibili da chiunque ne sia interessato, senza necessità di inoltrare apposita istanza di accesso e se ne può trarre copia.
Il registro informatizzato delle persone giuridiche può essere consultato alla presenza e con l’ausilio di un operatore abilitato mediante l’utilizzo delle postazioni informatiche situate presso gli Uffici della Direzione;
Per quanto riguarda invece l’accesso a documentazione relativa a procedimenti amministrativi in corso o depositata agli atti dell’ufficio a vario titolo, ma non strettamente ricompresa nella suddetta definizione di legge, è necessario presentare istanza d’accesso.
AVVIO DEL PROCEDIMENTO: istanza in bollo (salvo esenzioni di legge e salvo istanze finalizzate al rilascio di copie semplici)
DURATA: entro 30 giorni dalla richiesta di accesso, la Regione comunica al richiedente l'accoglimento dell'istanza. Decorsi 30 giorni senza che il richiedente abbia ricevuto tale comunicazione, la richiesta si intende respinta.
ATTO CONCLUSIVO: comunicazione scritta del responsabile del procedimento, con eventuali allegati
Indirizzo al quale inviare la richiesta
Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni
Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato
Viale Aldo Moro n. 52
40127 Bologna
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da utilizzare per comunicazioni formali e trasmissione documenti:
personegiuridiche@postacert.regione.emilia-romagna.it