La delibera di Giunta Regionale 775/2004 “Riordino delle attività di
Medicina dello Sport; individuazione di ulteriori prestazioni nei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio sanitario regionale” ha tra i propri obiettivi la promozione alla pratica motoria e sportiva nella popolazione e l’incremento della sicurezza sanitaria nello svolgimento delle attività sportive. I Centri di Medicina dello sport dislocati presso il Dipartimento di Sanità Pubblica delle USL svolgono tali funzioni.
In base alla normativa nazionale vigente (DM 18.2.1982 – DM 28.2.1983) i requisiti richiesti per l’idoneità alla pratica sportiva agonistica sono diversi da quelli richiesti per la non agonistica e, di conseguenza, diversi sono i percorsi e i professionisti autorizzati ad effettuare tale certificazione.
La certificazione per l’idoneità agonistica può essere rilasciata solo ed esclusivamente dai medici specialisti in Medicina dello sport, operanti presso le strutture pubbliche e private, sulla base di una specifica normativa nazionale che prevede i diversi accertamenti da effettuare in relazione alle diverse discipline praticate.
La
certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica è invece regolamentata in modo completamente diverso e, in relazione ai minori carichi di lavoro cui è sottoposto l’atleta non agonista, non prevede accertamenti diagnostici preventivi obbligatori, ma solo una visita finalizzata al rilascio di una certificazione, generalmente demandata ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta: questi infatti, per la conoscenza della storia clinica dei propri assistiti, rappresentano le figure professionali prioritarie per una efficace azione di filtro dei soggetti potenzialmente a rischio.
Si precisa che la normativa nazionale aveva reso gratuita la certificazione per l’idoneità sportiva agonistica per i minori e i disabili di ogni età; la Regione Emilia-Romagna con la già richiamata delibera ha esteso la gratuità per gli stessi soggetti anche all’idoneità sportiva non agonistica.
La Regione ha poi adottato il “
Libretto sanitario dello sportivo”, un unico documento che viene conservato dall’interessato e che attesta l’idoneità ad ogni tipo di attività sportiva non agonistica, permettendo di evitare l’inutile ripetizione di certificati in uso, che comportava tra l’altro costi rilevanti per le famiglie.
La certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica è richiesta per legge solo in determinate occasioni (attività sportiva in ambito scolastico extracurricolare o attività esercitata con Società sportive o Enti affiliati al CONI – ex DM
28 febbraio 1983); per quanto riguarda i bambini, la certificazione può essere richiesta per attività sportive non agonistiche sopra i 5 anni di età, con l’eccezione di nuoto, ginnastica e pattinaggio, per i quali l’avviamento parte dai 4 anni. La certificazione non deve essere richiesta negli altri casi, quando cioè si tratti di attività ludico-motoria o motoria, effettuata in modo individuale o comunque in situazioni diverse da quelle sopra elencate. Uno degli obiettivi della normativa è appunto quello di favorire una progressiva riduzione delle certificazioni non appropriate
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