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Articolo 8 - seconda parte: conversazione con Mauro Pesce (Università di Bologna)

Paolo Pombeni

Professor Pesce, le confessioni non cattoliche e le religioni non cristiane possono considerare sufficiente la tutela loro concessa dall´art. 8?

Mauro Pesce

Secondo me sì, perché l’articolo 8 non è l’unico che parla di questi argomenti. Nella Costituzione abbiamo l’articolo 19 e l’articolo 20 che dipendono tutti da quel famoso principio della libertà di coscienza che appartiene ai singoli per natura che è un antico principio costituzionale Settecentesco. Quindi questo garantisce di fatto, a tutte religioni presenti in Italia, il diritto di esistere, di organizzarsi e anche di fare proselitismo, di cercare nuovi adepti.

Paolo Pombeni

Visto nella prospettiva storica del momento in cui fu scritto, questo articolo della Costituzione era piuttosto coraggioso, soprattutto da parte dei costituenti cattolici. Che cosa li aveva portati ad una visione molto più aperta di quella delle gerarchie ecclesiastiche?

Mauro Pesce

Certamente la consapevolezza dei costituenti era fortemente determinata da quello che era successo in Europa dagli anni ´30 in poi, ma anche dai rapporti tra gruppi religiosi durante l’Ottocento e il Novecento in Italia. Per quanto riguarda l’ultimo periodo, dal ´30 in poi, certamente c’era la consapevolezza che bisognasse, nella nuova Repubblica italiana, garantire la libertà piena alla religione ebraica, ma anche poi alla Chiesa valdese, che è una minoranza protestante importante tipica italiana. Ma poi per tutta l’esperienza italiana precedente, bisognava garantire alle piccole e meno piccole chiese protestanti non soltanto il diritto di esistere, quello era garantito, ma il diritto di fare propaganda. Penso ai Testimoni di Geova, penso alla chiesa Avventista del settimo giorno e ad altri gruppi protestanti. Naturalmente i Costituenti si muovevano nell’ottica che era tipica di allora, cioè non immaginavano la presenza forte dell’Islam e neanche di gruppi buddhisti o di altri gruppi religiosi come invece attualmente noi vediamo. Ma quei principi della Costituzione possono benissimo applicarsi anche a loro. Certo l’orientamento della Chiesa cattolica continua un po’ a resistere a questo pluralismo religioso e a questa libertà e non mancano anche dichiarazioni forti contro il fatto che l’organizzazione statale debba basarsi sul principio di tolleranza.

Paolo Pombeni

Non resta però sempre il problema di come trattare fenomeni religiosi che di fatto non hanno alcuna struttura di "chiesa", cioè non solo non hanno gerarchie, ma non hanno clero professionale e non hanno sistemi di governo controllati e controllabili?

Mauro Pesce

Sì lei ha ragione da questo punto di vista e questo era difficilmente prevedibile nello scenario mentale dei costituenti. Una delle caratteristiche tipiche della nostra società è quella della scelta veramente individuale religiosa dei singoli, a volte della scelta atea dell’ateismo e anche della critica delle religioni. Cioè noi siamo in una società che deve garantire la libertà agli atei e agli agnostici ma anche la libertà di fare una critica pubblica dei fondamenti ultimi delle altre religioni. Noi dobbiamo permettere a chiunque di dire che il Corano non è rilevato da Dio o che la Bibbia non è rivelata da Dio, come dobbiamo permettere il diritto ai musulmani ortodossi di affermare il contrario. Quindi il problema di garantire forme religiose che non si traducono in organizzazioni ufficiali chiesastiche è importante, anzi bisogna garantire il diritto di chi non vuole aderire a uno dei gruppi esistenti e però potere manifestare una forma religiosa o non religiosa personale. Ma questo è garantito sia dall’articolo 8 beninteso sia dagli altri articoli che parlano della libertà di coscienza dei singoli.