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Paolo Pombeni Prof. Pallaver come mai, a suo giudizio, un diritto costituzionale non è stato sufficiente a dirimere da subito una questione delicata come la tutela della minoranza di lingua tedesca? Guenther Pallaver Sono stati più o meno due motivi centrali, uno nazionale e uno regionale. Per quanto riguarda il livello nazionale c’è stato, dopo il ’45, un importante passo in avanti con la Costituzione e l’articolo 6. Però l’attuazione si è arenata, anche perché la cultura politica italiana non aveva questa sensibilità verso le minoranze. Con gli anni Sessanta, specialmente con il Secondo Concilio Vaticano, la sensibilizzazione da parte dei cattolici per le minoranze, nonché l’apertura della DC verso il centrosinistra, hanno permesso che pian pianino queste norme siano state attuate e con ciò ovviamente la via si aprisse. Il secondo livello è quello regionale. In regione la popolazione di lingua tedesca era una minoranza e la maggioranza trentina non era disposta alla delega di una serie di norme alle province. Questo ha provocato un grande conflitto sfociato anche nel terrorismo. Solo dopo gli anni Sessanta, poi nel 1972 con il secondo statuto di autonomia, questa fase conflittuale si è conclusa ma pensiamo che non solo per quanto riguarda le minoranze linguistiche, anche altri principi della Costituzione sono stati applicati dopo, pensiamo alle regioni. Paolo Pombeni Se gli sviluppi dell´art. 6 sono stati nel complesso fra i più innovativi, è davvero sostenibile che essi possano costituire oggi un modello anche in altri contesti come è stato sostenuto in qualche caso? Guenther Pallaver Se guardiamo l’ articolo 6 che prevede la tutela delle minoranze linguistiche, è un articolo che si concentra sulle minoranze autoctone e vediamo che questa logica si è anche concretizzata in questa legge quadro del 1999, dove finalmente nella legislazione italiana si prevede la tutela delle minoranze, però sempre autoctone. Per esempio in questa legge non sono inclusi i Rom e i Sinti perché apparentemente il legislatore non ha visto in questi gruppi delle minoranze autoctone. Il problema oggi è che i diritti delle minoranze sono in passato stati più che altro diritti collettivi nonché individuali, mentre oggi abbiamo la tendenza che questi diritti vengano visti come diritti fondamentali dell’uomo. Il secondo problema è che ovviamente la globalizzazione, con l’immigrazione e con lo spostamento di popolazione in tutto il mondo, il problema delle minoranze si apre non solo alle minoranze linguistiche autoctone, ma anche ad una serie di nuove minoranze linguistiche. Questo problema è connesso anche con il fatto che le minoranze linguistiche autoctone cercano di separarsi, mentre quelle di nuova generazione cercano di integrarsi e questo è un nuovo problema e dal punto di vista legislativo è molto difficile trovare un consenso. Paolo Pombeni Ultima questione oggi, in epoca di grandi immigrazioni e di interculturalità, l´art. 6 potrebbe assumere nuovi significati? Guenther Pallaver L’articolo 6 sicuramente assumerà un nuovo significato che va oltre le minoranze linguistiche autoctone, ma includerà sicuramente nel tempo anche nuove forme di minoranze linguistiche. Comunque questo articolo ha in sé anche in nuance questa concezione per via dell’interpretazione estensiva per la quale il diritto delle minoranze è un diritto fondamentale dell’uomo. |