Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all´assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.(...)
Conduttore 1. Michele Marchi
Alla fine della Seconda guerra mondiale l’Italia disponeva di un sistema previdenziale di tipo assicurativo che risaliva alla fine dell’Ottocento.
Conduttore 2. Riccardo Brizzi
Il fascismo, che voleva rafforzare la presenza dello stato nell’economia, lo aveva consolidato attraverso le corporazioni.
Conduttore 1. Michele Marchi
Il modello assicurativo prevedeva l’onere della previdenza a carico degli interessati e si reggeva su una gestione finanziaria in base alla quale le prestazioni erano rigorosamente proporzionate ai contributi versati.
Conduttore 2. Riccardo Brizzi
L’intervento dello Stato, insomma, era molto limitato. Il contesto politico e ideologico italiano, dopo la fine della Seconda guerra mondiale, avrebbe imposto un mutamento radicale.
Conduttore 1. Michele Marchi
Si affermava così l’idea della sicurezza sociale che, superando le concezioni assicurative di una solidarietà limitata ai lavoratori, prospettava una solidarietà estesa a tutta la collettività.
Conduttore 2. Riccardo Brizzi
Si trattava di idee che si erano affermate in altri paesi, come gli Stati Uniti durante il New Deal di Roosevelt corso degli anni Trenta. O come la Gran Bretagna dove, alla fine della Seconda guerra mondiale, il governo laburista propose una serie di misure per garantire il pieno impiego e l’assistenza pubblica generalizzata.
Conduttore 1. Michele Marchi
Queste idee ottennero un’eco importante anche in Italia, uscita da un isolamento ideologico e culturale ventennale.
Conduttore 2. Riccardo Brizzi
Il principio di fondo era che tutti i cittadini dovessero avere condizioni di vita decenti e che a garantirle dovesse essere anzitutto lo Stato.
Conduttore 1. Michele Marchi
In sede costituente si discusse a lungo sull’opportunità di introdurre questo articolo: si alzarono voci contrarie alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale. Il timore era che la sua attuazione avrebbe disincentivato ogni iniziativa dei singoli per provvedere a se stessi e avrebbe, così, costituito un elemento di rallentamento dell’evoluzione sociale.
Conduttore 2. Riccardo Brizzi
Bisogna però mettere in relazione questo articolo con l’articolo 3. Esso infatti parte del presupposto secondo il quale i bisogni economici derivanti dall’infortunio, dalla malattia, dall’invalidità o dalla disoccupazione, possono e devono essere considerati come «ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana».
Conduttore 1. Michele Marchi
Da questo deriva una conclusione fondamentale: la tutela previdenziale non corrisponde soltanto ad un interesse dei singoli lavoratori, ma ad un interesse dell’intera collettività e di conseguenza è compito dello Stato provvedervi.