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Articolo 11 - seconda parte: conversazione con Carlo Galli (Università di Bologna)

Paolo Pombeni

Prof. Galli, come è sotto gli occhi di tutti, l’art. 11 è il cavallo di battaglia di tutto il pacifismo di casa nostra che in suo nome condanna qualsiasi azione militare sia intrapresa dal nostro paese.
Ma è proprio coerente con quanto c’è in questo articolo il dire che l’articolo si pronuncia per un pacifismo integrale?

Carlo Galli

No, non lo è. Il pacifismo integrale è una degna dottrina morale che ha la pretesa di essere anche un dottrina politica, non entriamo adesso in questa discussione. Certamente l’articolo 11 non è un articolo pacifista. L’articolo 11 è un articolo di una Costituzione pacifica, che è un’altra cosa. In quell’articolo c’è una parola molto interessante che è la parola “ripudia”.
Ora ripudiare è la tipica azione che consiste nell’allontanamento volontario da sé, di qualche cosa che è nostro di diritto e a cui rinunciamo deliberatamente. In questo caso in quell’articolo si dice che la Repubblica italiana, Stato sovrano, rinuncia con gesto unilaterale, allo ius ad bellum e cioè rinuncia a considerare la guerra come un mezzo normale per risolvere le controversie internazionali. Rinuncia a considerare la guerra, insomma, come una tra le tante opzioni possibili nel condurre la propria politica estera. Si riserva di, evidentemente, conservare il diritto all’autodifesa che è un diritto sancito dal diritto romano vim vi pellere licet (si può, è lecito rispondere alla violenza con la violenza), è un diritto sancito perfino dalla dottrina sociale del cristianesimo ed è un diritto che è tuttora presente e vigente perfino all’interno dell’organizzazione delle Nazioni Unite che appunto è l’organizzazione degli Stati sovrani che rinunciano alla guerra, tranne che nel caso di autodifesa.

Paolo Pombeni

Cosa può significare oggi accettare limitazioni alla propria sovranità, nel momento in cui è realmente molto difficile capire se e quanto anche altri le accettino in condizioni di reciprocità?

Carlo Galli

Oggi significa prima di tutto che l’Italia fa parte dell’Onu, come praticamente quasi tutti gli Stati sovrani di questo pianeta e dunque fa parte del sistema che ha organizzato e costruito il diritto internazionale. Cioè l’Italia si pone nella scena internazionale come un soggetto che rispetta le regole del diritto internazionale, quelle regole che si sono create lentamente nel corso del XX Secolo sostanzialmente, la principale delle quali è appunto che la guerra non è un sistema di risoluzione delle controverse internazionali. Oggi naturalmente nel volere affrontare forme di violenza che non sono la guerra, ad esempio il terrorismo internazionale, tutto cambia. A livello teorico il terrorismo internazionale trova una risposta a livello di Onu, cioè a livello di diritto internazionale. A livello pratico per combattere il terrorismo internazionale si può comunque adoperare la violenza in quanto è sicuramente un gesto di autodifesa e dunque non contraddice lo spirito di questa norma costituzionale che è lo spirito di far sì che le relazioni internazionali siano regolate dal diritto e non dalla violenza.

Paolo Pombeni

Le pongo infine un tema che certamente è un poco spinoso. La chiusa dell’articolo fa chiaramente riferimento, come anche lei ha ricordato, ad una attiva partecipazione italiana all’ONU, ma oggi questa è una realtà in crisi che da più parti viene criticata. Allora dobbiamo ritenere che si tratti ormai di un passaggio di questo articolo, nel suo riferimento all’Onu, che ha un valore soltanto “storico”?

Carlo Galli

Quando questa norma fu elaborata l’Onu era in via di costituzione. Ma certamente le logiche che hanno guidato i padri costituenti erano in perfetta sintonia con le logiche di coloro che hanno fondato l’Onu che erano le logiche che, per dirla con Calamandrei, al principio di indipendenza, che è il principio Ottocentesco, doveva seguire il principio di interdipendenza. Ora, oggi l’Onu è sicuramente in crisi perché l’Onu è un’organizzazione di Stati sovrani i quali stati sovrani oggi non sono più da parecchio tempi i veri soggetti della politica internazionale. Ciò non di meno si può dire che la norma costituzionale aveva come punto di riferimento l’Onu, la costituenda Onu nel 1947  quando veniva elaborata, ma sotto il profilo teorico ha in generale come riferimento il diritto internazionale di cui l’Onu è stato un imponente soggetto propulsivo e che oggi può trovare probabilmente forme di sistemazione e di produzione anche esterne all’Onu.