Articoli da 55 a 82 (Senato) - prima parte: presentazione storica
Articolo 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Dall’articolo 71
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. (...)
Dall’articolo 75
È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. (...)
Conduttore 1. Michele Marchi
Come abbiamo ricordato nella precedente puntata i costituenti italiani scelsero il bicameralismo perfetto. Di conseguenza ogni provvedimento legislativo deve essere approvato dai due rami del Parlamento nella stessa versione.
Conduttore 2. Ricardo Brizzi
In caso di modifiche apportate da Camera o Senato, il testo deve tornare all’esame dell’altro ramo, fino a quando entrambe le Camere non voteranno su un’identica formulazione. Si tratta della cosiddetta “navetta parlamentare”, che se da un lato garantisce maggiore ponderazione al provvedimento che si sta per approvare, dall’altro però rischia di rallentare oltremodo l’iter parlamentare.
Conduttore 1. Michele Marchi
A giustificazione di questa scelta si deve ricordare che, nell’idea dei costituenti, il Parlamento si sarebbe dovuto occupare solamente dei grandi provvedimenti legislativi, cioè le cosiddette leggi “quadro”.
Conduttore 2. Ricardo Brizzi
Con l’aumento esponenziale dell’attività normativa delle Camere, il procedimento della “navetta” ha finito però per diventare sinonimo di ostruzionismo.
Conduttore 1. Michele Marchi
Per questo motivo il dibattito sulla riforma istituzionale in corso nel nostro paese da almeno un decennio insiste spesso sul superamento di questo bicameralismo perfetto.
Conduttore 2. Ricardo Brizzi
Un altro punto oggi molto discusso è anche quello relativo all’iniziativa referendaria, intesa dai Costituenti come grande esercizio di democrazia diretta. Non dobbiamo però dimenticare che questo è previsto soltanto con funzione abrogativa, cioè per cancellare leggi o parti di leggi già in vigore.
Conduttore 1. Michele Marchi
Quando si parla di referendum a salire sul banco degli imputati sono i criteri previsti per ottenerne la convocazione: almeno 500.000 elettori e cinque consigli regionali. Cifre altissime per i costituenti, molto più semplici da ottenere oggi.
Conduttore 2. Ricardo Brizzi
Si parla così di “eccesso referendario”, con il rischio che il ricorso troppo frequente al voto diretto da parte dei cittadini finisca per svuotare di significato questo strumento.
Conduttore 1. Michele Marchi
Non bisogna inoltre dimenticare che per sancirne la validità, qualsiasi referendum deve ottenere il quorum dei votanti, cioè il 50%+1 dei cittadini aventi diritto di voto.