Articoli 35-36-37 - seconda parte: conversazione con Gian Guido Balandi (Università di Ferrara)
Paolo Pombeni
Professor Balandi, la considerazione dei diritti dei lavoratori nella nostra Costituzione risentiva ancora un po´ dell´idea del proletariato che non aveva da perdere altro che le sue catene. Poi sono venuti tempi più favorevoli, quelli del boom in cui forse i lavoratori se non potevano andare in paradiso, certo potevano pensare più alla conquista di un certo benessere che non al vecchio tema delle proprie catene. Oggi però situazione sta di nuovo cambiando. Oppure ci sbagliamo?
Gian Guido Balandi
Io credo che l’anello più forte della catena che era la sola cosa da perdere fosse proprio quella delle condizioni economiche. Quindi si può dire che nel periodo post costituzionale le catene si sono allentate, ma non sono certo sparite del tutto. Tant’è che di tanto in tanto quelle catene si restringono di nuovo in termini che, come nel tempo presente, possono essere anche fortemente stringenti, drammatici, quasi, comunque non mancano aspetti che conservano una forte consistente attualità nelle norme che prendiamo in esame. E io vorrei citarne in particolare due. Uno degli aspetti è la parità di trattamento fra le lavoratrici e i lavoratori. Lo stabilì la Costituzione, è un obiettivo che è stato perseguito con varie misure, non lo si può dire compiutamente raggiunto, tuttavia è una dimensione che è ancora fortemente all’ordine del giorno della normativa comunitaria, ma anche della legislazione dei provvedimenti domestici in proposito. Il secondo aspetto che vorrei citare di permanente attualità, dove però l’andamento attuale è il contrario di quello che ho appena detto, cioè di una legislazione che sostiene ancora quel progetto, è la determinazione dell’orario massimo di lavoro. Come è stato ricordato nella parte introduttiva, l’articolo 36 prevede che la durata massima della giornata lavorativa sia stabilita dalla legge. La Costituzione cioè prevede il suo strumento più forte, cioè la riserva del Parlamento, alla legge di fissare la durata massima. Perché nella durata giornaliera che si determinano le condizioni di sfruttamento e quindi di attentato alla salute dei lavoratori. Purtroppo quel limite di otto ore, più eventualmente due, stabilito nel ’23, nel 1923, a seguito delle lotte lunghissime per le otto ore, culminate poi nel 1919 nella prima convenzione dell’ufficio internazionale del lavoro che stabiliva questo principio delle otto ore, bene nel 2003 questa è stata abbandonata. La nostra legislazione non conosce più un massimo giornaliero, se non ricavabile a contrario dalla fissazione di un limite di undici ore di riposo e quindi, 24 meno undici, oggi il limite implicito per di più è di 13 e non di otto. Quindi abbiamo un principio permanentemente valido che purtroppo nella legislazione attuale è stato in qualche modo disatteso.
Paolo Pombeni
In questi articoli quando si parla di lavoro si vede che sullo sfondo ci sono presenti il lavoro agricolo e il lavoro operaio. Nell´epoca della prevalenza dell´impiego nel cosiddetto settore terziario, servizi e quant´altro, questa impostazione regge ancora o ci sarebbe bisogno di rivederla almeno un po’?
Gian Guido Balandi
Io credo che abbia ancora forti elementi di validità. E vorrei citare di nuovo un frammento di questi dati costituzionali che regge proprio in relazione a quanto è stato appena sottolineato. Mi riferisco alla previsione secondo la quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente a garantire una esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia. Bene, mille lavoratori precari dei servizi oggi che sono quindi un aspetto di quella modernità, tra virgolette, alla quale si può fare riferimento pensando ad un superamento delle condizioni sociali nell’epoca della costituente, quei lavoratori precari avrebbero bisogno proprio di un vigorosa riaffermazione e applicazione pratica di questo principio costituzionale. Quindi se ci sono elementi da rivedere e ripensare, però tante strutture fondamentali reggono.
Paolo Pombeni
Infine un problema sull´emigrazione. Quando la nostra Carta fu scritta la emigrazione italiana era ancora forte, era una struttura portante del paese. Oggi il panorama è completamente diverso, semmai siamo divenuti terra di immigrazione. C´è qualche lezione che potremmo trarre da questi articoli per questa nuova situazione?
Gian Guido Balandi
Sì, questo è un punto nel quale non c’è dubbio che la formula costituzionale “la Repubblica tutela il lavoro italiano all’estero” appare oggi, sia in relazione al cambiamento di prospettiva che è stato indicato, sia in relazione all’appartenenza all’Unione Europea, sicuramente obsoleto. Resta però il fatto che l’insieme dei diritti di tutela del lavoro, unito al principio di parità universalistica di eguaglianza di tutti i cittadini e di tutti coloro che si trovano in una condizione di presenza sul territorio nazionale, imporrebbero oggi non tanto di ripensare il contenuto costituzionale, quando di esplicitare la necessità che anche i lavoratori immigrati, cioè coloro che oggi si trovano nella condizione che imponeva la tutela del lavoro italiano all’estero, anche a favore dei lavoratori immigrati, oggetto spesso di discriminazione, oggetto di trattamenti vergognosamente indegni di un paese civile, bene, per tutti costoro si affermasse in una apposita norma costituzionale, che quindi meriterebbe una revisione, si potesse affermare il principio, peraltro a livello comunitario e dell’Unione europea già presente, di una parità di trattamento sugli elementi essenziali della loro posizione lavorativa.