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Articoli 22-23-24-25 - prima parte: presentazione storica

Articolo 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Articolo 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Dall’articolo 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.(...)

Dall’articolo 25

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.(...)


Conduttore 2. Riccardo Brizzi

L’articolo 22 apre la sezione della nostra Carta dedicata alle libertà giuridiche. Esse sono oggi generalmente riconosciute da tutti i paesi occidentali, anche se in alcuni stati si segnalano ancora delle violazioni, ad esempio nei confronti dei dissidenti politici.

Conduttore 1. Michele Marchi

Anche i successivi articoli 23 e 24 costituiscono la riaffermazione di principi consolidati sin dalla rivoluzione costituzionale classica. L’articolo 23 stabilisce che né il governo né altre autorità amministrative possono imporre ai cittadini degli obblighi se non per legge. L’articolo 24 garantisce a tutti il diritto a tutelare i propri diritti in sede giudiziaria. E’ sancito così nella pratica un ulteriore fondamento dell’uguaglianza dei cittadini.

Conduttore 2. Riccardo Brizzi

Sempre in quest’ottica vanno letti gli altri commi dell’articolo 24. E’ garantito a tutti il diritto alla difesa, pagata dallo Stato ai cittadini poveri. Inoltre si prevede il diritto al risarcimento in caso di  errore giudiziario.

Conduttore 1. Michele Marchi

In un certo senso però gli articoli più innovativi sono il 25 e il 27. Il primo afferma che i giudici competenti in ogni causa sono individuati in base a principi generali ed oggettivi. Questo impedisce a chiunque di scegliere un tribunale considerato favorevole ai propri interessi. Nel secondo si stabilisce che “la responsabilità penale è personale”. Ognuno è ritenuto responsabile delle proprie azioni e non può essere accusato per reati commessi da altri.

Conduttore 2. Riccardo Brizzi

Un altro principio indicato nell’articolo 25 è molto importante. Si stabilisce che si può essere puniti soltanto in base a leggi già in vigore al momento del fatto compiuto. Questo per evitare ciò che era successo durante le dittature: dichiarare reato un comportamento a posteriori. Un pretesto per perseguitare i dissidenti.

Conduttore 1. Michele Marchi

Quelli dichiarati in questo gruppo di articoli erano principi già accettati dalla nostra cultura giuridica, che era tra le più avanzate al mondo. Ma questi principi erano stati cancellati dal fascismo.

Conduttore 2. Riccardo Brizzi

Pensiamo ad esempio alla pena di morte. Essa era stata abolita nel 1899 dal codice penale Zanardelli, per essere poi reintrodotta dal fascismo. La nostra Carta l’ha nuovamente abolita, salvo nei codici di guerra. Nel 2007, con legge costituzionale, essa è stata esclusa anche in questi casi.