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Articolo 19 Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Articolo 20 Il carattere ecclesiastico o il fine di religione o di culto di un’associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Apparentemente questi due articoli specificano quanto già espresso dall’articolo 8. In realtà affrontano un altro aspetto del problema. Infatti l’articolo 8 parla delle confessioni religiose diverse da quella cattolica nei loro rapporti con lo Stato. Gli articoli 19 e 20 prendono invece in considerazione il diritto individuale del cittadino di professare una fede religiosa. Conduttore 2. Riccardo Brizzi Come si è visto in una precedente puntata il tema in Italia era molto spinoso. La Chiesa cattolica all’epoca era contraria al riconoscimento di diritti alle altre religioni ed ai loro seguaci. L’idea era che la cattolica fosse la sola “vera” religione e che dunque non si potesse concedere libertà di proselitismo alle altre confessioni. Conduttore 1. Michele Marchi Il principio della libertà religiosa era irrinunciabile per i costituenti, formati alle teorie del costituzionalismo moderno. Inoltre c’era l’esempio della democrazia americana: un paese dove esisteva un grande spirito religioso, ma anche una assoluta parità fra tutte le religioni. Conduttore 2. Riccardo Brizzi Lo stesso De Gasperi aveva più volte richiamato questo esempio nei suoi discorsi, con toni che per la verità non erano molto piaciuti al Vaticano. Conduttore 1. Michele Marchi Nella pratica ci sarebbe voluto però molto tempo perché questo principio costituzionale trovasse piena applicazione. Col Concilio Vaticano II la Chiesa Cattolica avrebbe abbandonato il pregiudizio della religione “vera” contro le altre religioni considerate false, aprendosi al dialogo inter-religioso. Ma all’epoca della scrittura della nostra Carta queste posizioni riguardavano una minoranza del mondo cattolico. Conduttore 2. Riccardo Brizzi E’ dunque da guardare con ammirazione il coraggio che ebbero i costituenti nell’introdurre, con l’apporto decisivo della stessa Democrazia Cristiana, un articolo che riconosceva la libertà religiosa nell’ambito delle libertà individuali. Conduttore 1. Michele Marchi Va però aggiunto che l’articolo 20 garantiva ulteriori garanzie per l’esercizio della libertà religiosa, in particolare a vantaggio delle attività sociali della Chiesa cattolica. Conduttore 2. Riccardo Brizzi Con questo articolo infatti si creava una tutela contro qualsiasi tentativo dello Stato di limitare attività a sfondo religioso. Non dobbiamo dimenticare che nel momento in cui fu scritta la Costituzione non era chiaro chi avrebbe avuto la maggioranza nel futuro Parlamento e chi avrebbe governato. Conduttore 1. Michele Marchi La Chiesa, ma anche gli stessi cattolici impegnati in politica, sapevano bene che in passato e non solo in Italia si erano fatte leggi per restringere, con mezzi burocratici o fiscali, l’attività non strettamente ecclesiastica della Chiesa cattolica e di altre confessioni cristiane. Conduttore 2. Riccardo Brizzi Oggi poi, con la presenza di una pluralità di fedi religiose sul nostro territorio, questo tema assume un significato del tutto nuovo. |