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Articoli 17-18 - prima parte: presentazione storica

Articolo 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Articolo 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.


Conduttore 1. Michele Marchi

Siamo ancora una volta in presenza dell’influenza dei principi tradizionali del costituzionalismo e del peso della storia, soprattutto quella recente…

Conduttore 2. Riccardo Brizzi

La libertà di associazione e di manifestazione costituivano infatti una delle grandi conquiste delle carte costituzionali dell’Ottocentesco. Riconoscevano la capacità della società civile di esprimersi e di mostrare le sue molteplici articolazioni.

Conduttore 1. Michele Marchi

Pesava però sui costituenti il ricordo del fascismo e del nazismo, che nati come “normali” movimenti di massa, avevano poi abusato delle libertà di riunione e di manifestazione per abolire queste stesse libertà.

Conduttore 2. Riccardo Brizzi

Per questo la Carta si preoccupava di evitare che ciò potesse riaccadere in futuro. Ecco dunque il divieto di riunirsi con le armi o di applicare ad organizzazioni politiche i riti e le modalità propri degli organismi militari. Si tentava di allontanare lo spettro del “partito armato”, inventato dai fascisti e dai nazisti ed esaltato dalla loro ideologia militaresca.

Conduttore 1. Michele Marchi

Qualche perplessità derivava anche dall’attività dei gruppi rivoluzionari di sinistra. Fu questa preoccupazione a suggerire l’inserimento di alcune cautele: come quella che stabiliva l’obbligo di ottenere l’autorizzazione per le riunioni in luogo pubblico.

Conduttore 2. Riccardo Brizzi

Questo creava problemi per coloro che affermavano di avere finalità “rivoluzionarie”. Perché fare una rivoluzione, cioè abbattere il sistema legale vigente, non poteva certo essere considerato come un fine accettato dalla legge.

Conduttore 1. Michele Marchi

Durante il dibattito costituzionale però questo tema, fu lasciato nell’ombra, dal momento che non si sapeva bene come affrontarlo. L’accordo tacito fu che la “rivoluzione” era una vaga ideologia di cambiamento radicale, realizzata però con un consenso maggioritario, così il problema non si poneva.

Conduttore 2. Riccardo Brizzi

Qualcosa di analogo accadde per il divieto di costituire organizzazione segrete. La questione non era solo teorica, per la presenza e la diffusione in Italia della Massoneria. Un movimento internazionale di cui erano noti esistenza, statuti e fini, ma tenuti segreti i nomi degli appartenenti.

Conduttore 1. Michele Marchi

Non si trattava di una questione di facile soluzione, poichè la Massoneria era una presenza rilevante nella storia italiana. Ne avevano fatto parte i principali protagonisti del Risorgimento ed era stata una delle organizzazioni perseguitate dal fascismo…

Conduttore 2. Riccardo Brizzi

Anche in questo caso fu trovata una soluzione più pratica, che teorica. Il testo costituzionale condannava le società segrete, ma non specificava altro. In questo modo si poteva ritenere che la segretezza delle liste degli appartenenti ad una associazione potesse essere quanto meno tollerata.

Conduttore 1. Michele Marchi

Tuttavia non è su questi aspetti che oggi si incentra il significato degli articoli della Costituzione in materia di libertà di associazione.