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Articoli 13-14-15-16 - prima parte: presentazione storica

Dall’articolo 13
La libertà personale è inviolabile (…).
E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

Dall’articolo 14
Il domicilio è inviolabile (...)

Dall’articolo 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.(...)

Dall’articolo 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale (....). Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. (...)

 

Conduttore 1. Michele Marchi

Oggi questi articoli possono sembrare delle affermazioni obbligate, poiché si riferiscono a diritti considerati naturali in ogni sistema democratico.

Conduttore 2. Riccardo Brizzi

Certamente le cose apparivano differenti dopo la seconda guerra mondiale. Tutti ricordavano lo scempio che di queste norme avevano fatto le dittature. In particolare nell’Italia fascista non era riconosciuta nessuna garanzia ai diritti individuali poiché si riteneva che l’interesse della nazione dovesse prevalere su quello dei cittadini.

Conduttore 1. Michele Marchi

Non a caso gli articoli di cui parliamo furono inseriti nel Titolo primo della Costituzione, quello dedicato ai rapporti civili. Si tratta di principi tradizionali del costituzionalismo che si era affermato contro il potere assoluto dei sovrani e a tutela dei diritti dei cittadini di fronte allo Stato.

Conduttore 2. Riccardo Brizzi

Si poneva però il problema dell’eventuale abuso di queste garanzie di libertà. Si temeva cioè di fornire uno strumento ai delinquenti per opporsi al potere dello Stato.

Conduttore 1. Michele Marchi

Questa è una eterna disputa che si trova in ogni sistema giuridico. Da un lato c’è chi teorizza i più ampi poteri dello Stato per contrastare la criminalità. Dall’altro chi è più garantista e chiede un rigoroso rispetto delle libertà individuali.

Conduttore 2. Riccardo Brizzi

Dal momento che l’Italia è un paese di antica cultura giuridica, non fu difficile trovare un equilibrio. Si decise di affermare con forza tutti i principi classici di tutela delle libertà individuali, ma di prevedere alcune deroghe. Ad esempio l’articolo 13 stabilisce che “in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge” sono legittimi i provvedimenti che limitano queste libertà.

Conduttore 1. Michele Marchi

E’ il caso di quanto dispone il secondo comma dell’articolo 15. Qui si affermano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di tutte le altre forme di comunicazione. Si stabilisce anche che “la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”.

Conduttore 2. Riccardo Brizzi

Il legislatore ha quindi cercato un equilibrio fra questi due principi: la libertà dei singoli e il diritto/dovere da parte dello Stato di non permettere che questa libertà venga utilizzata per fini contri alle leggi. Si tratta di un tema che torna costantemente nel dibattito giuridico e politico di tutti i sistemi democratici. Basti pensare alla discussione che si è avuta recentemente in Italia a proposito delle intercettazioni telefoniche.