Mancata nomina del difensore civico comunale: sul caso, una sentenza del TAR di Roma afferma la competenza a provvedere in via sostitutiva del difensore civico regionale
Con la sentenza n. 139 del 14 gennaio 2009, il T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III. ha stabilito che, nel caso di inerzia del Consiglio comunale alla nomina del Difensore civico, occorre fare riferimento all’art. 136 del Testo Unico Enti Locali, che affida ad un commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale il compito di intervenire in via sostitutiva (nella fattispecie di cui si è occupata la sentenza aveva provveduto in via sostituiva il Presidente del Consiglio comunale, facendo applicazione dell’art. 4, comma 2, della legge n. 444 del 1994 (in materia di proroga degli organi amministrativi scaduti).
Solo nel caso in cui la regione non abbia previsto la nomina del Difensore civico regionale dovrà necessariamente trovare applicazione – per evitare un inaccettabile vuoto normativo – la previsione dell’art. 4, comma 2, della legge n. 444 del 1994.
Tale pronuncia, assumere una particolare rilevanza in relazione al dibattito sulla perdurante vigenza dei poteri sostitutivi regionali in caso di inerzia degli enti locali nell’adozione di atti obbligatori, e contiene indubbiamente argomentazioni rilevanti ai fini della valutazione delle richieste di intervento sostitutivo che vengono inoltrate a questa Regione, a fronte di inadempimenti di varia natura da parte degli enti locali.
Proprio recentemente si è verificato il caso di un Comune che non ha provveduto alla surroga di un consigliere dimissionario (atto previsto per legge), con conseguente richiesta di intervento sostitutivo del difensore civico della Regione Emilia-Romagna. Al momento della richiesta, però, la carica di Difensore civico della regione era vacante per intervenute dimissioni del titolare. Sulla vicenda, la Direzione Generale Centrale Affari Istituzionali e Legislativi ha adottato un parere, il quale, oltre a ricostruire la peculiarità della situazione creatasi a seguito delle dimissioni di un consigliere di maggioranza, offre interessanti spunti di riflessione.
Il parere (pdf - 27 kB) Parere della Direzione generale centrale Affari istituzionali e legislativi della Regione Emilia-Romagna, relativo ad una richiesta di intervento sostitutivo (del difensore civico regionale da parte di un Comune che non ha provveduto a surrogare un consigliere dimissionario)