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Legge regionale del 12 novembre 2003, n. 23


Celebrazioni del Sessantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione

BOLLETTINO UFFICIALE n. 170 del 13 novembre 2003

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle iniziative volte a promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e politico dell´antifascismo e della Resistenza, quali valori fondamentali dell´ordinamento costituzionale dello Stato e delle autonomie locali, promuove, organizza e finanzia speciali manifestazioni culturali e progetti di ricerca storica per celebrare il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione.

Art. 2
Istituzione del Comitato regionale per le celebrazioni
del sessantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione

1. Ai fini dell´attuazione delle iniziative di cui all´articolo 1 è costituito un apposito Comitato regionale per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione, di seguito denominato comitato regionale, composto dal Presidente del Consiglio regionale, da un rappresentante della Giunta regionale, da rappresentanti degli enti locali, degli istituti storici della Resistenza e della storia contemporanea, delle Forze Armate, di organismi pubblici e privati, di associazioni operanti nel settore e da rappresentanti delle Comunità ebraiche regionali.
2. Il comitato regionale è organismo consultivo e propositivo della Regione. Svolge un ruolo di coordinamento fra i soggetti di cui al comma 1 e resta in carica fino alla data del 31 dicembre 2005 e comunque fino alla completa attuazione delle iniziative programmate e in corso di realizzazione.
3. I rappresentanti di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Regione.

Art. 3
Programmazione e attuazione delle iniziative

1. Il comitato regionale è presieduto dal Presidente del Consiglio regionale ed elegge nel proprio seno un comitato esecutivo.
2. Il comitato regionale predispone, con l´ausilio del comitato esecutivo, un programma generale, articolato in annualità, dei progetti di maggior rilievo e delle iniziative più significative che si svolgeranno nel territorio regionale e lo propone alla Giunta regionale che lo attua, sentita la commissione consiliare competente.
3. Il comitato esecutivo ha compiti di consulenza tecnico-scientifica e in particolare: a) acquisisce, esamina ed elabora le proposte di iniziative avanzate dagli enti locali, dagli organismi pubblici e privati, dalle associazioni e dagli istituti operanti nel settore, al fine del loro inserimento nel programma di cui al comma 2; b) sovraintende all´attuazione del programma approvato dalla Giunta regionale.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno considerato il Presidente del comitato regionale trasmette alla Regione una relazione sull´attività svolta.

Art. 4
Segreteria

1. Il comitato regionale e il comitato esecutivo si avvalgono, per le loro funzioni, di una segreteria operativa.
2. Il personale occorrente alla segreteria operativa, nonché le specifiche professionalità occorrenti all´attività di supporto del comitato regionale, sono forniti dalla Regione.

Art. 5
Funzioni della Giunta

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva il programma delle manifestazioni e dei progetti di ricerca storica proposto dal comitato regionale e finanzia quelle che il comitato regionale stesso ha valutato di particolare rilevanza e interesse regionale.

Art. 6
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall´attuazione della presente legge si fa fronte con l´istituzione di una apposita unità previsionale di base e relativo capitolo del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall´articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).  

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.