Immagine per il layout di stampa
Logo della Regione Emilia-Romagna

Ermes, il portale della Regione Emilia-Romagna

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna, numero verde 800 66.22.00,e-mail urp@regione.emilia-romagna.it
 
Percorso : Home PageURP L'Urp informa Scheda informativa

Scheda informativa


Uno strumento di tutela: l'amministratore di sostegno

L'amministratore di sostegno è una figura istituita con la Legge del 9 gennaio 2004 n 6, rivolta a persone che hanno difficoltà anche parziali e temporanee a curare i propri interessi (per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica) e che non necessitano di misure come l'interdizione o l'inabilitazione.
Rispetto alla interdizione e alla inabilitazione, l'amministratore di sostegno si caratterizza come istituto giuridico più flessibile, rispettoso dell'autonomia di ciascuno, fondato su un progetto personalizzato redatto dal giudice tutelare e dallo stesso modificabile tutte le volte in cui l'interesse del beneficiario lo richieda.
In altri termini l'amministratore di sostegno è un tutore delle persone dichiarate non autonome, anziane o disabili (ma anche alcolisti, tossicodipendenti, carcerati, malati terminali, ciechi).
Viene nominato dal giudice tutelare e scelto, dove è possibile, nello stesso ambito familiare dell'assistito: infatti possono essere amministratori di sostegno il coniuge, purchè non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella e un parente entro il quarto grado.
La tutela dell'amministratore di sostegno non comporta l'annullamento delle capacità a compiere validamente atti giuridici: il giudice tutelare individua gli atti (volta per volta ed in relazione alle concrete necessità) per i quali l'amministratore di sostegno si sostituirà al disabile e quelli per i quali dovrà prestare sola assistenza.
L'incarico di amministratore è temporaneo, tranne quando si tratti di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente, nel qual caso dura per sempre (salvo rinuncia).

La procedura per ottenere l'amministratore di sostegno

La persona interessata può, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, presentare la richiesta al giudice tutelare della propria zona di residenza o domicilio; entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, il giudice provvederà alla nomina dell'amministratore con un decreto immediatamente esecutivo.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali inoltre, a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono fornirne notizia al pubblico ministero.

I giudici tutelari si trovano presso il Tribunale; per trovare i telefoni e gli indirizzi occorre andare sul sito del Ministero della Giustizia, e selezionare l'Ufficio giudiziario competente, cioè il Tribunale sezione del comune.


Siti: Legge 6/2004
Vademecum per gli operatori
Ministero della Giustizia: la scheda
Normative e documenti:
  • Legge Regionale 11/2009 Norme per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6

Ultima modifica: 14.12.2009 15:57