Il diritto di accesso
testo a cura del Servizio attività consultiva giuridica e coordinamento dell'avvocatura regionale
Definizioni
La legge 241/90 definisce il diritto di accesso come il diritto degli interessati a prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi.
Possono esercitare questo diritto tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici, collettivi o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale quale è chiesto l'accesso.
Per “documento amministrativo”, si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o di qualunque altra specie del contenuto di atti, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla loro natura pubblicistica o privatistica.
Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di specifici casi stabiliti dalla legge e nel rispetto di quanto stabilito in materia di tutela della riservatezza .
(D.Lgs. 196/2003).
L'esame dei documenti è gratuito.
La richiesta di accesso ai documenti, rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente, deve specificare almeno:
a) gli estremi dei documenti oggetto della richiesta o comunque gli elementi che ne consentano l'individuazione;
b) la specificazione dell'interesse connesso all'oggetto, a motivazione della richiesta d’accesso;
c) i dati relativi alla identità del richiedente e, ove occorra, i poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
d) il tipo di accesso richiesto: visione dei documenti amministrativi a cui si intende accedere e/o rilascio di copia di documenti (in copia semplice, in copia autenticata, in bollo o meno).
Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso, sono ammessi nei casi previsti dalla legge e devono essere motivati.
Sui tempi di risposta dell’Amministrazione , la LR 32/93 prevede all’articolo 10 che l'Amministrazione abbia 15 giorni di tempo:
Art. 10
Rifiuto e differimento di accesso
1. Il rifiuto di accesso, o il differimento del medesimo, è comunicato al richiedente nei quindici giorni successivi alla presentazione dell'istanza. Trascorso inutilmente tale termine la richiesta si intende rifiutata.
2. Il richiedente può, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 o dalla scadenza del termine ivi previsto, ricorre, anche in opposizione, al Presidente della Giunta regionale.
3. Il Presidente della Giunta regionale, nei successivi quindici giorni, decide sul ricorso ordinando, in caso di accoglimento, l'esibizione dei documenti richiesti.
4. Resta salvo il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 .
In presenza di contro interessati (definiti dall’art. 22 della L. n. 241/1990), a questi ultimi viene data comunicazione della istanza; i soggetti controinteressati possono presentare motivata opposizione, entro dieci giorni dal ricevimento (secondo il D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184).
La durata del procedimento di accesso è in questo caso interrotta.
Modalità per accedere agli atti
L’istanza di accesso può essere formale (per iscritto) o informale (verbale).
La richiesta deve essere scritta, in particolare, nel caso che :
- vi siano dubbi sulla legittimazione del richiedente, in ordine alla sua identità o alla natura del suo interesse/diritto all’accesso;
- la quantità dei documenti richiesti sia rilevante o richieda una ricerca;
- vi siano controinteressati (vale a dire soggetti il cui diritto alla riservatezza potrebbe essere leso dall’accoglimento dell’istanza), i cui diritti devono essere considerati.
Deve essere sempre richiesto all’interessato un valido documento di identificazione, che, in caso di istanza formale, deve essere allegato in copia, al momento della presentazione dell’istanza.
Le richieste di accesso agli atti possono essere inviate anche per fax e via telematica.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide nei casi previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 65 comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ).
Tutela del diritto di accesso
In caso di rifiuto, così come in ogni caso di limitazione o differimento dell'accesso, gli interessati, entro trenta giorni, possono:
- presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale per chiedere un riesame (art. 10 l.r. 32/1993);
- chiedere il riesame al Difensore civico regionale;
- proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale, che si esprime entro 30 giorni con procedimento semplificato.
Nei primi due casi, se non c'è risposta rispettivamente entro 15 e 30 giorni, l'istanza si intende rifiutata ed è possibile presentare ricorso al TAR.
Nel caso il Difensore civico regionale ritenga illegittimo il diniego o la limitazione all’accesso, ne informa il richiedente e l'autorità disponente; se la Pubblica Amministrazione nei successivi 30 giorni non si pronuncia, allora l'istanza si intende accolta; se invece l’Amministrazione conferma motivatamente la propria decisione, l'interessato ha la possibilità di ricorrere al TAR.
Info:
Per la richiesta di atti dell’Amministrazione regionale non pubblicati rivolgersi all’URP
Per richiedere atti dell’Amministrazione regionale pubblicati consulta la pagina del Bollettino ufficiale regionale
