Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici.

Sintesi di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 7 del 31 marzo 2003

La finalità della legge regionale 7/2003 consiste nel disciplinare l'esercizio dell'attività di produzione, organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni e servizi turistici, in forma professionale e non.
L'esigenza di dare una disciplina più attuale, più vicina alla realtà e diretta a tutelare il cittadino che sceglie un'opportunità di viaggio, nonché quella d'individuare nuovi meccanismi che garantiscano le agenzie che operano nella correttezza e nel rigore normativo, ha portato alla stesura di un nuovo articolato che introduce alcune novità di seguito elencate insieme ai contenuti più interessanti.

È stato istituito un elenco delle "Agenzie sicure in Emilia Romagna" nel quale verranno iscritte le agenzie che garantiscano un alto livello di organizzazione e di sicurezza dei servizi offerti; le modalità di accesso e gestione dell'elenco sono stabilite dalla delibera della Giunta Regionale n. 2238 / 2003 e successive modificazioni e della quale si rende disponibile, nell'apposita sezione della presente pagina, il testo coordinato.
È stato inoltre istituito un fondo garanzia danni, a cui avranno accesso i clienti delle agenzie iscritte al sopracitato elenco, per l'indennizzo di danni verificatisi nei loro confronti degli, quando questi non siano imputabili alle agenzie stesse.

Le modalità per l'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio sono semplificate rispetto alla normativa precedente.

La legge determina un ammontare unico del deposito cauzionale dovuto dalle agenzie alle Province, per la tutela della clientela, fissato in euro 43.038,07, inoltre obbliga tutti i soggetti proponenti (comprese le associazioni senza fini di lucro) alla stipula di una polizza assicurativa a favore della clientela alla quale è diretta l'offerta turistica.
Le agenzie di viaggio possono svolgere una serie di attività accessorie, tra le quali quelle di organizzazione di congressi, convegni e fiere, inoltre è stato determinato il numero massimo di giorni di durata dei viaggi organizzati in forma non professionale (Enti, Istituti Scolastici, Associazioni e Comitati aventi finalità politiche).

Alle Province sono attribuite le funzioni amministrative, di controllo e di vigilanza sull'attività svolta dalle agenzie di viaggio o da altri soggetti (compresa l'applicazione delle sanzioni), nonché il riconoscimento della qualifica di IAT agli uffici di informazione turistica.

Il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di un'agenzia di viaggio comporta un'istruttoria che accerti:

  • il possesso dei requisiti strutturali e professionali di cui agli articoli 9 e 10;
  • il possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria;
  • l'avvenuta riabilitazione nel caso in cui il soggetto sia stato sottoposto a procedura fallimentare.

Tra i contenuti dell'autorizzazione all'apertura di un'agenzia di viaggio la denominazione e il titolare (denominazione e ragione sociale per le società) sono ritenuti elementi fondamentali, la modifica dei quali comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.

I requisiti strutturali per ottenere l'autorizzazione all'apertura di un'agenzia di viaggio sono:

  • locali indipendenti ed escludenti altre attività;
  • insegne visibili dell'attività dell'impresa;
  • attrezzature tecnologiche adeguate alle attività autorizzate.

I requisiti professionali sono:

  • essere nelle condizioni previste dall'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 392 del 1991;
  • aver frequentato apposito percorso formativo abilitante (vedi delibera di Giunta regionale n. 1764 / 2003).

Il ruolo del direttore tecnico non ha vincoli di esclusività con l'agenzia con la quale presta la sua attività in modo continuativo.

È possibile la deroga alle autorizzazioni di cui all'art. 5 per gli uffici che si occupano esclusivamente di biglietteria aerea o di navigazione della propria compagnia o di altre imprese.

La sede di un'agenzia di viaggio può essere temporaneamente chiusa per un periodo massimo di nove mesi (sei mesi più un rinnovo di tre).

In merito al sistema dell'informazione turistica sono definite le modalità di acquisizione della qualifica di IAT e le tipologie di attività svolgibili al loro interno, tra le quali la possibilità di fornire il servizio di prenotazione turistica "last minute"; è inoltre prevista l'opportunità per le agenzie di viaggio di proporsi come soggetti gestori degli uffici informazione.

L'attività di organizzazione di viaggi da parte di Associazioni senza scopo di lucro, Enti e Comitati è suddivisa in due categorie disciplinate in modo parzialmente diverso rispettivamente agli artt. 18 e 19. Rientrano nell'ambito di applicazione dell'art.18 le Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale, regionale o provinciale. Sono invece disciplinati dall'art.19 gli Enti, le Associazioni e i Comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali non rientranti nelle previsioni dell'art.18, e dunque tutte le Associazioni senza scopo di lucro che operano a livello locale, Enti, Comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali, compresi Partiti politici, Parrocchie, Organizzazioni sindacali, professionali e di categoria, Circoli ricreativi aziendali ecc..

Beneficiari e finanziamenti

Beneficiari

Questa legge prevede possibilità di finanziamento nei confronti dei clienti delle agenzie iscritte all'elenco "Agenzie sicure in Emilia-Romagna", per l'indennizzo di danni verificatisi nei loro confronti quando questi non siano imputabili alle agenzie stesse, attraverso l'istituzione di un fondo di garanzia danni. Le modalità per l'accesso al "Fondo di garanzia danni" saranno pubblicate non appena definite. Altre possibilità di finanziamento per i titolari di agenzie di viaggio sono previste dalla L.R. 40/2002.

Termine di presentazione delle domande.

La domanda d'iscrizione all'elenco "Agenzie sicure in Emilia-Romagna" deve pervenire al Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche nei seguenti periodi:

  • dall'1 al 10 Marzo (con ricevimento presso il Servizio entro il 10 Marzo);
  • dall'1 al 10 Ottobre (con ricevimento presso il Servizio entro il 10 Ottobre).

Le domande pervenute oltre i termini sopra indicati verranno esaminate nel periodo d'istruttoria immediatamente successivo.
Le richieste di iscrizione si intendono tacitamente rinnovate dopo un anno, salvo rinuncia scritta.

Azioni sul documento

ultima modifica 2013-06-28T13:00:00+01:00
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