Quanto si paga
Quando si paga
Come si paga
Informazioni sui rimborsi
Sanzioni
Ravvedimento
Con il termine concessione si definisce una serie di autorizzazioni, licenze, abilitazioni necessarie per esercitare alcune attività. La Regione Emilia-Romagna, con la Legge regionale 29 giugno 1998, n.18 (file PDF, 28 kb)
ha ridotto a sei le concessioni regionali per cui è necessario pagare un tributo:
- licenza di appostamento fisso di caccia
- concessione di costituzione di aziende faunistico-venatorie
- concessione di costituzione di centri privati di produzione selvaggina
- abilitazione all'esercizio venatorio
- licenza per la pesca nelle acque interne
- abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi
Queste attività sono soggette al pagamento della tassa al momento del rilascio e di una tassa annuale.
Quanto si paga
| CONCESSIONE |
TASSA DI RILASCIO
EURO |
TASSA ANNUALE
EURO |
TERMINI DI PAGAMENTO |
| Licenza di appostamento fisso di caccia |
55,78 |
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All'atto del rilascio della licenza annuale. Per licenze con durata pluriennale il pagamento della tassa è comunque annuale. |
| Concessione di costituzione di aziende faunistico-venatoria |
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Per il primo anno all'atto del rilascio della concessione. Successivamente
entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. |
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0,75 Per ettaro o frazione. |
0,75 Per ettaro o frazione. |
- aziende in altri territori
|
6,23 Per ettaro o frazione. |
6,23 Per ettaro o frazione. |
| Concessione di costituzione di centro privato di produzione selvaggina |
278,37 |
278,37 |
Per il primo anno all'atto del rilascio della concessione. Successivamente entro il 31 gennaio
dell'anno cui si riferisce. |
| Abilitazione all'esercizio venatorio: |
|
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Al rilascio dell'abilitazione. Il rinnovo annuale deve avvenire prima dell'inizio dell'attività. Tale pagamento consente l'esercizio dell'attività fino alla scadenza annuale decorrente dalla data di rilascio della licenza.
La tassa è dovuta solo se si esercita l'attività durante l'anno. |
- con fucile ad un colpo, con falchi e con arco
|
37,70 |
37,70 |
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52,68 |
52,68 |
- con fucile a più di due colpi
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66,62 |
66,62 |
| Licenza per la pesca nelle acque interne: |
|
|
Al rilascio della licenza. Il rinnovo annuale deve avvenire prima dell'inizio dell'attività. Tale pagamento consente l'esercizio dell'attività fino alla scadenza annuale decorrente dalla data di rilascio della licenza.
La tassa è dovuta solo se si esercita l'attività durante l'anno. |
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43,64 |
43,64 |
|
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22,72 |
22,72 |
| Abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi |
92,96 |
92,96 |
Al rilascio dell'abilitazione. Il rinnovo annuale deve avvenire prima dell'inizio dell'attività. Il pagamento consente l'esercizio dell'attività fino alla scadenza annuale decorrente dalla data di rilascio della licenza.
La tassa è dovuta solo se si esercita l'attività durante l'anno. |
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Quando si paga
Vedi tabella riportata alla voce Quanto si
paga.
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Come si paga
La tassa per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi
deve essere versata sul c.c.p. n. 68883420 intestato a Regione
Emilia-Romagna - Tassa abilitaz. ricerca e raccolta tartufi - Viale
Aldo Moro 52 - 40127 Bologna. Le altre tasse di concessione
regionale (per caccia, pesca, appostamenti fissi e aziende faunistiche)
devono essere versate sul c.c.p. 116400 intestato a Regione Emilia-Romagna
- Tasse concessioni regionali e altri tributi - Viale Aldo Moro 52 - 40127 Bologna.
In tutti i casi, nella causale occorre indicare obbligatoriamente la tipologia di tassa di concessione per
la quale si effettua il versamento e il periodo di riferimento.
Per informazioni:
Regione Emilia-Romagna
Servizio Bilancio e Finanze - Settore Tributi
Viale Aldo Moro n. 52 - 40127 Bologna
Tel. 051 5275977
Fax 051 5275956
email: settoretributi@regione.emilia-romagna.it
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Rimborsi
Il contribuente che si accorge di aver effettuato un pagamento non dovuto deve
presentare richiesta di rimborso alla Regione Emilia-Romagna.
La richiesta, in carta semplice, deve essere inviata alla Regione Emilia-Romagna,
Servizio Bilancio - risorse finanziarie - Settore Tributi, Viale Aldo Moro n. 52 - 40127
Bologna.
Il contribuente deve presentare richiesta di rimborso entro tre anni dalla data del
pagamento (Legge regionale 23 agosto
1979, n. 26, art. 11, file PDF, 5 kb). Si rimborsano solo somme superiori a euro 10,33 (Legge regionale 11 dicembre 2000, n. 37, file PDF, 5 kb).
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Sanzioni
L'art. 6 della Legge regionale 23/08/1979, n. 26, come modificato dalla Legge Regionale
13 agosto 1999, n. 24, disciplina i casi in cui è previsto il pagamento di una sanzione
amministrativa:
- Chi esercita un'attività senza l'autorizzazione: sanzione dal 100 al 200% della
tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro;
- Chi esercita l'attività senza aver pagato la tassa di concessione regionale:
sanzione dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro;
- Chi paga in ritardo la tassa di concessione regionale per la costituzione di azienda
faunistico-venatoria o per la costituzione di centro privato di produzione selvaggina
(voce di tariffa 16 annessa al Decreto
Legislativo 22 giugno 1991, n. 230, file PDF, 4 kb): sanzione pari al 30% della tassa versata in
ritardo.
Il pagamento della sanzione deve essere effettuato con versamento sul c.c.p. 116400
intestato a Regione Emilia-Romagna - Tasse concessioni regionali e altri tributi - Viale
Aldo Moro 52 - 40127 Bologna.
Nella causale occorre indicare obbligatoriamente la tipologia di tassa di concessione per
la quale si effettua il versamento ed ogni altro estremo ritenuto utile.
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Ravvedimento
Il ravvedimento, previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (file
PDF, 8 kb), consiste nel pagamento
spontaneo di quanto dovuto prima che l'Amministrazione abbia iniziato un'attività di
accertamento ed entro il termine di un anno dal momento in cui doveva avvenire il
pagamento della tassa., beneficiando di una riduzione della sanzione.
Al ravvedimento sono ammessi solo coloro che devono pagare la tassa entro una determinata
scadenza, quali i titolari di concessioni di costituzione di azienda faunistico venatoria
e i titolari di concessioni di costituzione di centro privato di produzione selvaggina.
Non possono avvalersi dell'istituto del ravvedimento coloro che pagano la tassa solo in
caso d'uso: ad esempio i cacciatori, i pescatori e chi ricerca e raccoglie tartufi.
Le regole cui attenersi per un corretto ravvedimento sono le seguenti:
- Chi paga la tassa entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza deve
pagare: la tassa + gli interessi calcolati al tasso legale
con maturazione giorno per giorno + la sanzione ridotta al 3%
della medesima tassa;
- Chi paga la tassa oltre i trenta giorni, ma entro un anno dalla data di scadenza
deve pagare: la tassa + gli interessi calcolati al tasso
legale con maturazione giorno per giorno +
- la sanzione ridotta al 3% della medesima tassa per le
violazioni commesse entro il 31/01/2011
- la sanzione ridotta al 3,75% della medesima tassa per le
violazioni commesse dal 01/02/2011
- Chi ha pagato la tassa in misura insufficiente:
A) se paga entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza
deve pagare: la parte di tassa non versata + gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione
giorno per giorno e solo sulla parte di tassa non versata + la
sanzione ridotta al 3% della medesima tassa non versata;
B) se paga oltre i trenta giorni, ma entro un anno dalla data di scadenza deve
pagare la parte di tassa non versata + gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
sulla parte di tassa non versata +
- la sanzione ridotta al 3% della medesima tassa non versata
per le violazioni commesse entro il 31/01/2011
- la sanzione ridotta al 3,75% della medesima tassa non
versata per le violazioni commesse dal 01/02/2011
Il pagamento deve essere effettuato con versamento sul c.c.p. 116400 intestato a
Regione Emilia-Romagna - Tasse concessioni regionali e altri tributi - Viale Aldo Moro 52
- 40127 Bologna. Nella causale occorre indicare obbligatoriamente la tipologia di
tassa di concessione per la quale si effettua il versamento, l'anno di riferimento ed ogni
altro estremo ritenuto utile.
Se il contribuente non rispetta tutte queste indicazioni il ravvedimento non è valido.
La Regione, quindi, nel procedere ad accertare la violazione applicherà la sanzione nella
misura intera pari al 30% della tassa, o della parte di tassa non versata, tenendo conto
di quanto già pagato.
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