Sisma in Emilia Romagna - Pubblicato sulla G.U. n. 130/2012 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 1° giugno 2012.
Il D.M. 1° giugno 2012 dispone che nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti di imposta, che alla data del 20 maggio 2012 avevano la residenza o la sede operativa nei comuni di tali province elencati nell’allegato al decreto stesso, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari (inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione) che hanno scadenza nel periodo compreso tra il 20 maggio e il 30 settembre 2012. Non è rimborsabile quanto già versato. Con successivo decreto ministeriale saranno stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti. I termini sono sospesi anche per i soggetti (anche in qualità di sostituti di imposta diversi da persone fisiche) con sede legale o operativa nei comuni elencati. Le ritenute già operate dai sostituti di imposta devono essere versate. Per le città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente, che dichiari l’inagibilità dell’immobile, verificata dal Comune che trasmetterà copia della verifica all’Agenzia delle Entrate competente per territorio.
il testo del Decreto
