Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
Questo tributo, istituito dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3 commi da 24 a 41, si applica ai rifiuti conferiti in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia.
Il tributo è dovuto dal gestore della discarica o dell'inceneritore. Per ogni discarica o impianto senza recupero di energia il gestore deve presentare una dichiarazione con le quantità di rifiuti conferiti. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di conferimento.
La Regione destina il gettito di tale tributo al finanziamento di interventi a favore dell'ambiente, della qualità urbana e della tutela del territorio e ne devolve il 10% alle Province.
