Sanzioni
L'articolo 6 della legge regionale 23agosto 1979, n. 26, come modificato dalla legge regionale 13 agosto 1999, n. 24, disciplina i casi in cui è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa:
- Chi esercita un'attività senza l'autorizzazione: sanzione dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro;
- Chi esercita l'attività senza aver pagato la tassa di concessione regionale: sanzione dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro;
- Chi paga in ritardo la tassa di concessione regionale per la costituzione di azienda faunistico-venatoria o per la costituzione di centro privato di produzione selvaggina (voce di tariffa 16 annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230): viene applicata la sanzione amministrativa pari al 30% sull’importo non versato entro la data di scadenza del termine di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta ad un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo (ossia il 2% il primo giorno, il 4% il secondo giorno, il 6% il terzo giorno, l’8% il quarto giorno…… fino ad arrivare a pagare il 30% il quindicesimo giorno).
Il pagamento della sanzione deve essere effettuato con versamento sul c.c.p. 116400 intestato a Regione Emilia-Romagna - Tasse concessioni regionali e altri tributi - viale Aldo Moro 52 - 40127 Bologna.
Nella causale occorre indicare obbligatoriamente la tipologia di tassa di concessione per la quale si effettua il versamento ed ogni altro estremo ritenuto utile.
