Tassa per l'abilitazione professionale
L’articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 “Norme in materia di tributi regionali” ha soppresso, a far data dal 1° gennaio 2013, la tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale di cui all’articolo 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore).
Dal 1° gennaio 2013 il pagamento non è più dovuto e tutti coloro che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione possono iscriversi all’albo o nel ruolo professionale attestando il superamento dell’esame senza allegare il versamento.
Può essere presentata domanda di rimborso per tutti i pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2013 compreso.
Le tasse già versate alla data del 31 dicembre 2012 non sono rimborsabili in quanto ricadono nella disposizione normativa previgente.
