Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale
Oggetto del tributo è il consumo di gas naturale usato come combistibile. Questo tributo è stato istituito con il decreto legislativo 21 dicembre 1990 n. 398. L'utente, consumatore finale, paga l'addizionale regionale con la bolletta del gas.
I soggetti tenuti a versare l'addizionale alla Regione (decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, articolo 26) sono:
- i soggetti che fatturano il gas naturale ai consumatori finali;
- i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;
- i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi;
- i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio nazionale;
- su loro richiesta, i gestori delle reti di gasdotti nazionali, per il solo gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto;
- gli esercenti di impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione, dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai.
Tutti questi soggetti devono:
- presentare alla Regione e all'Ufficio delle dogane la dichiarazione annuale di consumo disponibile sul sito dell'Agenzia delle dogane. La dichiarazione deve essere presentata, oppure spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il mese di marzo (dal 2008) dell'anno successivo a quello del consumo a:
Regione Emilia-Romagna servizio Bilancio e finanze - settore Tributi -
Viale Aldo Moro n. 52 - 40127 Bologna - prestare una cauzione alla Regione pari a un dodicesimo dell'imposta annua dovuta. La cauzione può essere prestata con versamento sul c.c.p. 510404 (intestato a Regione Emilia-Romagna - Addizionale imposta gas metano specificando nella causale che si tratta di deposito cauzionale), oppure mediante fidejussione bancaria o assicurativa.
Sono esonerati dall'obbligo della cauzione:
- le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici;
- i soggetti che sono stati esentati dal prestare cauzione per l'imposta erariale di consumo (decreto legislativo 21 dicembre 1990 n. 398, articolo 12)
Il gas naturale usato per la produzione di energia elettrica non è assoggettato all'addizionale regionale (risoluzione del Ministero delle finanze n. 4/FL del 2001).
