Terremoto, la ricostruzione

Faq

Chi è tenuto ad adempiere a quanto previsto dall'Ordinanza 50/2016?

I soggetti che hanno contratto i finanziamenti di cui all'art. 11, comma 7 del Decreto-Legge 175/2012 (cosiddette Moratoria 1 e 2) che si qualificano come imprese ai sensi della definizione comuitaria di impresa contenuta nell'articolo 1 dell'allegato I del Regolamento (UE) 651/2014, vale a dire
a) i soggetti giuridici dotati di partita IVA iscritti nel registro imprese
b) i soggetti fisici dotati di partita IVA che esercitano la libera professione e/o lavoro autonomo

Si chiarisce inoltre che i finanziamenti ottenuti dalle persone fisiche esclusivamente in qualità di amministratori dell'impresa, rientrano nellle disposizioni della presente Ordinanza

 

Esonero dalla presentazione della dichiarazione di cui Ord. 50/2016

Chi non ha ricevuto un finanziamento a valere sulle cosiddette Moratoria 1 e 2 è esonerato dalla presentazione della dichiarazione di cui all'Ordinanza 50/2016.

I titolari dei finanziamenti che hanno già provveduto su richiesta del SII ad inoltrare la dichiarazione de minimis, ovvero perizia asseverata del danno, alla Struttura del Commissario e per i quali la situazione relativa alle "altre agevolazioni ricevute a ristoro del danno" sia rimasta immutata rispetto a quanto già dichiarato, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione di cui all'Ordinanza 50/2016.

 

Imprese al di fuori del territorio dell'Emilia-Romagna

I titolari dei finanziamenti attivati su filiali bancarie con sede in Emilia-Romagna, che non hanno sedi produttive in Emilia-Romagna, sono tenuti a comunicare le informazioni richieste dall'ordinanza 50/2016.
Si specifica che nella sezione "ALTRE AGEVOLAZIONI" occorre inserire i contributi a ristoro del danno a valere sulle Ordinanze emanate dai Commissari della Regione Lombardia e della Regione Veneto.
Le informazioni verranno inoltrate alle Strutture Commissariali competenti.

 

Titolare di finanziamento con Partita IVA non riconosciuta

Nel caso in cui il sistema non riconosca la partita IVA occorre specificare il contratto di finanziamento indicando le informazioni richieste suddivise tra Moratoria 1 e Moratoria 2.

 

Rimborso assicurativo

Ai sensi dell'Ordinanza 50/2016 occorre indicare ogni richiesta di rimborso assicurativo, riferito ad un danno subito a seguito del sisma, riconosciuto od erogato dall'assicurazione.
In casi di presenza di più contratti assicurativi occorre compilare i singoli campi inserendo le informazioni relative a ciascun contratto specifico.
Nel caso degli importi (rimborso concesso, rimborso erogato, danno riconosciuto) si deve inserire la somma degli stessi.
Si specifica che i rimborsi assicurativi vanno indicati anche se relativi a beni mobili o immobili per i quali non è stata avanzata alcuna richiesta di contributo a valere sulle ordinanze commissariali.

 

Problemi di registrazione in Sfinge

Nel caso in cui l'utente dopo aver inserito il codice fiscale o la P. IVA non riesca a registrarsi nell'applicativo SFINGE perché già presente nella banca dati compare il messaggio di errore " Impossibile procedere: Codice fiscale già presente in banca dati, corrisponde all'utente principale con codice XXXX", mettersi in contatto con l'Assistenza Tecnica di Sfinge e comunicare oltre che la partita IVA ed al CF anche il codice utente XXXX indicato nel messaggio stesso. l'Assistenza Tecnica di Sfinge trasmetterà una nuova password di accesso all'applicativo.

 

Condominio

Nel caso in cui il titolare del finanziamento abbia presentato domanda di contributo a valere su una delle ordinanze del Commissario mediante delega conferita al condominio di appartenenza occorre indicare il numero di protocollo (CR nel caso di SFINGE) della domanda di contributo presentata dal condominio specificando se su piattaforma Sfinge o MUDE.

La perizia allegata alla domanda di contributo presentata dal condominio, in cui si situa l'immobile danneggiato dal titolare del finanziamento, equivale al possesso della perizia di cui l'articolo 11, comma 9 lettera a) del Decreto-Legge 174/2012

 

La perizia assicurativa non sempre sostituisce quella di cui all'articolo 11 del Decreto 174/2012

Nel caso in cui il titolare di un finanziamento non abbia presentato una domanda di richiesta di contributo a valere su una delle ordinanze del Commissario la perizia assicurativa verrà considerata alternativa a quella giurata solo a seguito di esito positivo dell'attività di istruttoria sulla perizia stessa.

 

Perizia

La perizia allegata alla domanda di contributo per il ristoro del danno subito a seguito del Sisma, a valere su un'Ordinanza del Commissario, equivale al possesso della perizia di cui l'articolo 11, comma 9 lettera a) del Decreto-Legge 174/2012.
La perizia allegata alla domanda di contributo presentata dal condominio, in cui si situa l'immobile danneggiato dal titolare del finanziamento, equivale al possesso della perizia di cui l'articolo 11, comma 9 lettera a) del Decreto-Legge 174/2012

 

Quali sono le ulteriori agevolazioni da dichiarare?

Qualora l'impresa ne abbia fruito, si tratta:
a) del credito d'imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 ai sensi di quanto previsto dall'art. 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con le modalità di attuazione stabilite dal Decreto del 23 dicembre 2013 del Ministero delle Finanze
b) di contributi o agevolazioni a ristoro dei danni derivanti dal sisma 2012 concessi da soggetti pubblici diversi dal Commissario (quali ad esempio Camere di Commercio e Comuni) qualora detti contributi o agevolazioni siano liquidati o autorizzati a seguito di una rendicontazione.

 

La detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 prevista dall'art. 11, comma 8, del Decreto-Legge 28 giugno 2013 n. 76 costituisce un ulteriore agevolazione da dichiarare?

No, in quanto la decisione di autorizzazione degli aiuti di stato a ristoro dei danni alle imprese colpite dal sisma 2012 esprime i massimali di agevolazione sulla spesa ammissibile in Equivalente Sovvenzione Lorda e quindi a prescindere dal fatto che su detti contributi debbano (come in Italia) o meno (come in altri Stati Membri della UE) pagare le imposte sui contributi pubblici ricevuti.

 

Contributi richiesti a valere sul PSR- Piano di Sviluppo Rurale Regione Emilia-Romagna 2007-2013

Relativamente al PSR-Piano di Sviluppo Rurale Regione Emilia-Romagna 2007-2013 l'unico contributo da dichiare nella sezione delle "altre agevolazioni" dell'applicativo sono i contributi concessi a valere sull'azione 1 " ripristino del potenziale produttivo"della Misura 126 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ed introduzione di adeguate misure di prevenzione".

 

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ultima modifica 2016-11-24T17:28:00+01:00
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