Legge n. 97 del 6 agosto 2013 - art. 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013. (13G00138) (GU n.194 del 20-8-2013 )

Evidenziamo di seguito il solo articolo 3 della Legge, in quanto di stretta pertinenza delle professioni turistiche di accompagnamento:

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Art. 3

Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK.

  1. L'abilitazione alla professione di guida turistica e' valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale.
  2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione ne' abilitazione, sia essa generale o specifica.
  3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione.

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Per gli interessati al seguente link è possibile consultare il testo completo della Legge n. 97 del 6 agosto 2013.

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ultima modifica 2014-01-15T10:13:00+02:00
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