Fauna selvatica: protezione e tutela

 
 

Cosa fa la Regione

La legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, ovvero legge-quadro nazionale, stabilisce che le Regioni provvedano a emanare norme per la gestione e la tutela di tutte le specie di fauna selvatica presenti sul territorio regionale.

La Regione Emilia-Romagna ha emanato la legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria e successive modifiche, dove sono recepiti e attuati i principi della legge-quadro nazionale. Uno dei principi sui quali si fondano la legislazione nazionale e regionale è la pianificazione del territorio per fini faunistico-venatori: l'utilizzo della superficie agro-silvo-pastorale deve consentire la conservazione delle specie appartenenti alla fauna selvatica mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

 

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servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie
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40127 Bologna
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referente Maria Luisa Zanni
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Per approfondire
Le norme e gli atti in vigore
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22 marzo 2011
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