Modulo B per l'invio al Ministero/Commissione europea di informazioni o di richieste di pareri relative alla valutazione di incidenza

 
 
Solo per gli Enti che approvano le valutazioni di incidenza

Nello specifico, si possono verificare i seguenti casi:

  1. Piano, progetto o intervento la cui realizzazione determini, o possa determinare, anche a lungo termine, un’incidenza negativa significativa e non sussistano motivazioni di rilevante interesse pubblico, o di natura sociale o economica.
    In questo caso la valutazione d'incidenza si concluderà negativamente e, di conseguenza, l’autorizzazione non potrà essere rilasciata.
    L’autorità competente è tenuta a comunicare al soggetto proponente l’esito negativo della valutazione, rendendo esplicite le motivazioni che hanno determinato la decisione finale.
    L’iter procedurale ha termine in questa fase.
  2. Piano, progetto o intervento la cui realizzazione determini o possa determinare, anche a lungo termine, un’incidenza negativa significativa, ma sussistano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico o di natura sociale o economica.
    La valutazione d'incidenza si concluderà positivamente e, di conseguenza, l’autorizzazione potrà essere rilasciata, previa presentazione di una specifica nota informativa, al ministero competente (Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare) redatta sulla base dell’allegato Formulario (Modulo B).
    In questo caso, l’autorità competente alla sua approvazione è tenuta all’invio, per conoscenza, di copia di tutta la documentazione (modulo B, piano o progetto, studio d'incidenza e valutazione d'incidenza) anche alla Regione Emilia-Romagna.
    L’autorità competente è obbligata ad individuare anche le opportune misure di compensazione in grado di ridurre il più possibile l’incidenza del piano, del progetto o dell’intervento sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario presenti nel sito di Rete Natura 2000.
    L’autorità competente è tenuta, inoltre, a comunicare al soggetto proponente l’esito positivo della valutazione, rendendo esplicite le motivazioni che hanno determinato la decisione finale ed indicando le specifiche misure di compensazione adottate e le eventuali misure di mitigazione che devono essere realizzate, al fine di ridurre ulteriormente l’incidenza del piano, del progetto o dell’intervento sul sito.
    L’iter procedurale ha termine in questa fase.
  3. Piano, progetto o intervento la cui realizzazione comporti un’incidenza negativa significativa nei confronti di uno o più habitat o di specie animali o vegetali di interesse comunitario di tipo prioritario.
    La procedura da adottare, come indicato nel medesimo documento pubblicato nell'anno 2000 dall'Ufficio pubblicazioni della Comunità europea, denominato "La gestione dei siti della Rete Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat", (cap.5), è la seguente:
    1. Se le motivazioni che giustificano l’intervento con incidenza negativa significativa, sono riconducibili alla sicurezza pubblica, alla salute umana o anche ad importanti benefici per l’ambiente, la valutazione d'incidenza si concluderà positivamente e, di conseguenza, l’autorizzazione da parte dell’autorità competente potrà essere rilasciata, previa trasmissione di una specifica nota informativa al ministero competente (Ambiente), redatta sulla base dell’allegato Formulario (Modulo B).
      L’autorità competente alla sua approvazione è tenuta all’invio, per conoscenza, di copia di tutta la documentazione (modulo B, piano o progetto, studio d'incidenza e valutazione d'incidenza) anche alla Regione Emilia-Romagna.
      Anche in questo caso l’autorità competente è obbligata ad individuare le opportune misure di compensazione in grado di ridurre il più possibile l’incidenza del piano, del progetto o dell’intervento sugli habitat e sulle specie d´interesse comunitario presenti nel sito di Rete Natura 2000.
      L’autorità competente alla sua approvazione è tenuta, infine, a comunicare al soggetto proponente l’esito positivo della valutazione, rendendo esplicite le motivazioni che hanno determinato la decisione finale, indicando le specifiche misure di compensazione adottate e le eventuali misure di mitigazione che devono essere realizzate, al fine di ridurre ulteriormente l’incidenza del piano o del progetto sul sito.
      L’iter procedurale ha termine in questa fase.
    2. Se, invece, le motivazioni che giustificano l’intervento con incidenza negativa significativa non siano riconducibili alla sicurezza pubblica, alla salute umana o ad importanti benefici per l’ambiente, ma siano piuttosto riconducibili a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico o di natura sociale o economica, è necessario che l’autorità competente richieda uno specifico parere all’Unione europea, per il tramite del ministero competente (Ministero dell’Ambiente), prima di concludere la procedura di valutazione di incidenza positivamente o negativamente e, di conseguenza, approvare o negare l’autorizzazione del piano, del progetto o dell’intervento.
      Il suddetto parere va richiesto sulla base dell’allegato Formulario (Modulo B).
      Anche in questo caso, l’autorità competente alla sua approvazione è tenuta all’invio, per conoscenza, di copia di tutta la documentazione (modulo B, piano o progetto, studio d'incidenza e valutazione d'incidenza) alla Regione Emilia-Romagna.
      Il parere dell’Unione europea, che si fonda sull’analisi del piano o del progetto e delle sue eventuali alternative, sull’incidenza prevista nei confronti di habitat e di specie, sulle sue motivazioni, nonché sulle misure di mitigazione e di compensazione previste, non è vincolante; pertanto, l’autorità competente può anche decidere di non tenere conto di quanto espresso dall’Unione europea, motivando in modo esplicito, puntuale e circostanziato tale decisione.
      All’Unione europea, qualora lo ritenga opportuno, è data facoltà, però, di avviare un’azione legale contro la decisione presa dall’autorità competente.
      Anche in questo caso l’autorità competente per l’effettuazione della valutazione d'incidenza è obbligata ad individuare le opportune misure di compensazione in grado di ridurre il più possibile l’incidenza del piano, del progetto o dell’intervento sugli habitat e sulle specie d'interesse comunitario.
      L’autorità competente alla sua approvazione, ricevuto il parere, positivo o negativo, da parte dell’Unione Europea è tenuta, infine, a comunicare al soggetto proponente l’esito positivo o negativo della fase di valutazione, rendendo esplicite le motivazioni che hanno determinato la decisione finale; qualora l’esito sia stato positivo, il soggetto competente alla valutazione indica anche le specifiche misure di compensazione adottate e le eventuali misure di mitigazione che devono essere realizzate, al fine di ridurre ulteriormente l’incidenza del piano o del progetto sul sito.
      L’iter procedurale ha termine in questa fase.
    3. Piano, progetto o intervento la cui realizzazione determini o possa determinare, anche a lungo termine, un’incidenza negativa significativa su habitat o specie d´interesse comunitario di tipo prioritario, ma non sussistano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico o di natura sociale o economica.
      Analogamente al caso indicato in precedenza, la valutazione d'incidenza si concluderà negativamente e, di conseguenza, l’autorizzazione non potrà essere rilasciata.
      In questo caso l’autorità competente alla sua approvazione è tenuta a comunicare al soggetto proponente l’esito negativo della valutazione, rendendo manifeste le motivazioni che hanno determinato la decisione finale.
      L’iter procedurale ha termine in questa fase.

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13 aprile 2011
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