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Emilio

La legge Stanca

Lo sviluppo della legge, che esplicitamente si richiama all'articolo 3 della Costituzione, ha coinvolto tutte le forze politiche, il mondo delle associazioni delle persone disabili e i tecnici impegnati nello sviluppo della rete Internet.

Attraverso una serie di regolamenti che devono essere applicati, viene garantita l'accessibilità a tutti i siti della Pubblica Amministrazione (Ministeri, Enti Locali, Aziende Sanitarie, Scuole,...) e alle applicazioni informatiche da loro utilizzate.

E' un passo importante sulla via della democrazia digitale e della riduzione del digital divide. Attraverso l'opera di traino dei siti pubblici potrà diffondersi quella cultura dell'accessibilità che, al di là dell'obbligo di legge, è assolutamente necessaria per realizzare un Web aperto a tutti.


Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici:

Art. 1 della legge Stanca (Obiettivi e finalità)

1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.

2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.





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