Sicurezza nei luoghi di lavoro

Linee guida tra progettazione tecnica e obblighi di sicurezza

Pierguido Soprani, in Igiene e Sicurezza del Lavoro – ISL, Ipsoa. A. XX, n. 1 (2016), p. 26-28

Abstract:

Parecchie regioni (Toscana per prima, seguita da Liguria, Lombardia, Pimonte, Emilia-Romagna e Marche) hanno emanato provvedimenti che rendono obbligatoria l'installazione di linee vita sugli edifici per proteggere gli operai dalle cadute dall'alto. Questo sistema è costituito da una serie di ancoraggi posti in quota sulle coperture degli edifici, ai quali si agganciano gli operai tramite delle imbracature e cordini. Le linee vita non costituiscono però un DPI, quindi non dovranno portare la marcatura “CE”. Questi dispositivi rientrano in un criterio generale di scelta di attrezzature di protezione che è quello della “minimizzazione dei rischi specifici” (in questo caso il rischio di caduta dall'alto), che a sua volta rientra nell'ambito di un sistema normativo improntato al principio della sicurezza “gradata” nella scelta delle attrezzature di lavoro utilizzabili per i lavori temporanei in quota.

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