Sicurezza nei luoghi di lavoro

Formazione, ponteggi e cantieri: le risposte del Ministero in materia di sicurezza sul lavoro

Pietro Gremigni, in Consulente Immobiliare, Il Sole 24 Ore. A. LX, n. 996 (2016), p. 678-680

L’articolo tratta i temi di formazione del lavoratore in materia si salute e sicurezza, in tema di ponteggi e di cantieri. Il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza. La formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori. Per quanto riguarda i ponteggi, la formazione del preposto è duplice: una di carattere generale e una specifica. Nel caso di cantiere edile l’impresa esecutrice dello scavo, nella normale attività cantieristica, redige la valutazione dei rischi della specifica attività di scavo, mentre il coordinatore effettua quella specifica influenzata dalla eventuale presenza di un ordigno bellico trovato durante gli scavi.

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ultima modifica 2018-12-19T16:18:27+02:00
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