Sicurezza nei luoghi di lavoro

Ruoli e responsabilità. Progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori

Angelo Delogu, in Ambiente&Sicurezza sul lavoro, Il sole 24 ore. A. XXXI, n. 8 (2015), p. 36-41

Gli artt. 22-24 del D.Lgs. n. 81/2008, o TU, disciplinano gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro imposti a figure estranee all'ambito aziendale e al rapporto lavorativo, quali progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori. Questo perchè, i suddetti, contribuiscono con il loro operato alla conformazione dell'ambiente di lavoro, agendo a monte del processo produttivo.
I progettisti risultano obbligati a rispettare i principi generali di prevenzione, e di selezionare attrezzature, componenti e DP. Fabbricanti e fornitori hanno il divieto di fabbricare, vendere e noleggiare attrezzature, DPI e impianti non conformi alla normativa sulla sicurezza. Montatori e installatori devono invece attenersi alla disciplina antinfortunistica ed alle istruzioni fornite dai fabbricanti. In caso contrario i suddetti soggetti dovranno rispondere di responsabilità contravvenzionali, penali e civili.

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ultima modifica 2017-09-04T14:52:00+02:00
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