Sicurezza nei luoghi di lavoro

Per i cantieri “dopo-terremoto” quali sono le semplificazioni in materia di sicurezza?

Francesco Gallo, in Ambiente&Sicurezza, Il sole 24 ore. N. 14 (2012), p. 33-46

L’articolo tratta, a seguito dell'evento sismico del 20 Maggio 2012 che ha colpito una vasta area della Pianura Padana, il problema della sicurezza nei cantieri allestiti in maniera tempestiva per il carattere di urgenza della situazione.
Il dubbio sta nel fatto che, vista appunto la tempestività di questi allestimenti, ci potrebbero essere state delle semplificazioni rispetto alla normale prassi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dalla normativa. Questo dubbio sorge nel momento in cui ci si accorge che la normativa stessa presenta delle lacune in merito a queste tipo di situazioni di emergenza ed urgenza.
In ogni caso viene sottolineato come il coordinatore resti obbligato a svolgere l'attività di coordinamento, di verifica e di controllo della sicurezza delle lavorazioni, riportando poi in forma scritta le modalità alle quali bisognerà attenersi, facendo firmare i verbali, in qualità di presa visione e coscienza, sia al capocantiere, sia a tutti i lavoratori.
Tuttavia, vista la necessità di procedere nella maniera più celere, è previsto procedere con un'elaborazione generica e standardizzata, salvo però provvedere, in un secondo momento, al suo aggiornamento durante il proseguo delle lavorazioni.
Altra questione affrontata è il fatto che, se in cantiere per l'intero periodo di esecuzione dei lavori, è prevista la presenza di una sola impresa esecutrice, il committente può omettere la nomina di un coordinatore per la sicurezza.
Il D.Lgs. n.81/2008 prevede addirittura che “a titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamente di persone, attrezzature non previste a tal fine”.

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