Sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 77 TUSL, ovvero: tre dilemmi sui DPI (I parte)

Roberto Codebò, in Igiene e Sicurezza del Lavoro – ISL, Ipsoa. N. 6 (2010), p. 376-378

Abstract:

Il contenuto dell'art.77 del TUSL, denominato “obblighi del datore di lavoro”, focalizza la scelta degli obblighi nella scelta dei DPI adeguati e dei loro modi di utilizzo, fornendo una definizione piuttosto astratta dei requisiti dei dispositivi di protezione individuale; per molteplici aspetti la lettura della norma necessità di una più attenta analisi. Secondo la norma il datore di lavoro deve stabilire se far utilizzare un DPI, quale tipologia di DPI utilizzare e in quale modo. Egli in primis dovrà stabilire, mediante una specifica valutazione dei rischi, se tali rischi non possano essere evitati in altri modi se non mediante l'utilizzo dei DPI. Definito ciò, il datore di lavoro deve individuare le caratteristiche del DPI affinché esso sia utile allo scopo e reperire un DPI conforme a tali caratteristiche, pratica difficilmente applicabile nella realtà (più facile partire da ciò che offre il mercato per trovare il dispositivo che meglio si adatta alle esigenze del caso). Inoltre egli deve individuare le condizioni di utilizzo del DPI (art. 76) considerando l'entità del rischio, la frequenza dell'esposizione al rischio, le caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore, le prestazioni del DPI. Si presentano dalla lettura e all'atto dell'applicazione dell'articolo del TUSL due principali questioni insidiose: la prima circa l'obbligo di ricercare soluzioni alternative all'uso del DPI, la seconda riguardo i quattro parametri che determinano la scelta del dispositivo, tra i quali non vengono fatte rientrare le caratteristiche fisiche del lavoratore.

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