Semplificazione

Misure di semplificazione per cittadini e imprese

Le misure ad effetto diretto su cittadini ed imprese contenute nella legge di semplificazione

Le misure previste nella parte seconda della legge sono misure ad effetto diretto su cittadini e imprese.
Si è deciso di focalizzare l’attenzione su alcune norme e istituti già vigenti nell’ordinamento perché ritenuti prioritari. La scelta di tali misure rappresenta il frutto del lavoro di concertazione e consultazione che la Regione, già nella fase di gestazione della legge, ha condotto con le associazioni di categoria rappresentative di imprese e cittadini.
In alcuni casi la loro attuazione si basa essenzialmente sulla stipula di accordi con gli enti locali, come ad esempio per l’adozione omogenea della modulistica e l’uniforme applicazione delle procedure amministrative (art. 7).

 

Certezza dei tempi, responsabilità e trasparenza dell’azione amministrativa

Nell’art. 6 il legislatore regionale riprende alcune delle disposizioni contenute nella legge n. 241 del 1990, impegnandosi ad adottare misure idonee a garantire il rispetto dei termini previsti per l’adozione del provvedimento finale.
Tra le novità più rilevanti, si segnala:
a) la realizzazione di una banca dati informatica dei procedimenti amministrativi di competenza della regione e degli enti locali, con l’obiettivo di consentire la piena accessibilità ai dati e alle informazioni utili alla presentazione delle  istanze e l’accesso allo stato dell’iter da parte di cittadini e imprese;
b) la restituzione degli oneri istruttori in caso di ritardo nella conclusione del procedimento (art.6 comma 5). La legge n. 241 del 1990 prevede, in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento, la possibilità di un’azione risarcitoria nei confronti della P.A. per danno da ritardo (art.2 bis). La nuova norma regionale prevede in aggiunta che la pubblica amministrazione, in caso di ritardo ad essa imputabile e senza bisogno di alcuna azione risarcitoria, restituisca una parte di quanto il cittadino o l’impresa hanno già versato a titolo di oneri istruttori. Le modalità dovranno essere oggetto di accordo tra Regione ed enti locali.

Ulteriori previsioni

Anche se sostanzialmente già previste nel nostro ordinamento, la legge prevede a carico della Regione:
a) il divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati (art.8), principio introdotto di recente anche dal legislatore statale nello “Statuto delle imprese” (legge n. 183 del 2011), e che vincola la Regione a non introdurre nuovi oneri a carico di cittadini e imprese senza prima averne eliminati altri del medesimo peso.
b) il divieto di richiesta di documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni (art. 9). Questo divieto si può estendere ai procedimenti di competenza degli enti locali, previo accordo.
c) agevolazioni di natura amministrativa per le imprese certificate  (art. 10), da disciplinare con specifici provvedimenti della Giunta Regionale.

Norme di prima applicazione (art.12)

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Regione istituisce il Tavolo permanente e il Nucleo tecnico.  
Sulla base delle indicazioni del Tavolo vengono individuati gli interventi prioritari, oggetto della prima sessione di semplificazione che dovrà svolgersi entro giugno 2012.
In ogni caso, alcuni di tali interventi sono già individuati nella legge. Si tratta dell’applicazione delle disposizioni statali in materia di conferenza dei servizi e di silenzio assenso,  della misurazione degli oneri amministrativi informativi per le imprese e delle relative  misure di riduzione, in raccordo con le iniziative svolte a livello statale. Infine, ulteriori priorità potranno essere individuate sulla base  degli accordi con gli enti locali di cui all’art. 2.

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ultima modifica 2016-01-12T11:29:00+01:00
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