Sicurezza per i volontari della Protezione Civile
All'esame della Conferenza delle Regioni dell'11 gennaio 2012
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 gennaio 2012 ha affrontato la questione riguardante la sicurezza per i volontari della Protezione Civile. Il decreto interministeriale emanato il 13 aprile 2011, infatti, ha previsto che le modalità d’esercizio della sorveglianza sanitaria sull’attività dei volontari siano individuate attraverso un’intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni, comprese le Province autonome di Trento e Bolzano. Ricordiamo che un precedente decreto legislativo (n.81/2008) contemplava l’estensione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro anche ai volontari della protezione civile.
Per approfondire ed esaminare l’argomento si è costituito un gruppo di lavoro, di cui fa parte anche la Regione Emilia-Romagna, che ha completato la propria attività lo scorso 14 novembre. Dovendo prevedere uno scenario nazionale il gruppo di lavoro ha condiviso gli indirizzi comuni per rendere omogenei alcuni punti fondamentali:
1. l’individuazione delle tipologie di rischio di protezione civile,
2. lo svolgimento delle attività formative ed informative,
3. gli accertamenti medici basilari finalizzati all’attività di controllo dei volontari.
Sui punti 1 e 2 viene precisato che lo svolgimento dei compiti dei volontari deve essere di supporto e sarà individuato dal soggetto stesso che lo richiede. Nei soccorsi montani e nelle grotte i volontari dovranno appartenere al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Ogni volontario potrà svolgere compiti in relazione al tipo di attività formativa ricevuta. Per attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa dei volontari è già prevista l’iscrizione ad elenchi nazionali e ad albi territoriali. Le attività di formazione dovranno dare un adeguato rilievo anche alle tematiche della sicurezza.
Sul punto 3 vengono dati indirizzi sulle soglie massime di esposizione agli agenti di rischio (biologici, fisici, sostanze pericolose, etc.) e vengono forniti gli elenchi dei medici competenti a svolgere i controlli sanitari preventivi dei volontari, nonché i relativi percorsi formativi che dovranno tenere. Vengono anche individuati dalle singole organizzazioni di volontariato, quali siano i volontari che potranno essere esposti a fattori di rischio in misura superiore alle soglie previste, affinchè siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria preventiva.
Infine, viste le continue mutazioni in atto nel settore della protezione civile, si è ritenuto opportuno prevedere una revisione entro 24 mesi (ma anche prima se necessario) degli aspetti organizzativi delle attività e delle procedure di coordinamento operativo in materia di sicurezza nelle attività di volontariato.
La Conferenza delle Regioni e delle province autonome ha espresso parere favorevole sulla nuova modalità di esercizio della sorveglianza sanitaria.
