Sede di Roma

Principali contenuti

  • Superamento del sistema di finanza regionale e locale improntata a meccanismi di trasferimento (cosiddetta finanza derivata), per cui le risorse economiche di Regioni ed Enti locali derivano prevalentemente dallo Stato;
  • Riconoscimento alle Regioni e agli Enti locali di un ruolo attivo nel governo dei flussi finanziari (dalla definizione dei target, alla determinazione della perequazione all’interno del proprio territorio tra gli enti locali) al fine di garantire ai singoli enti la flessibilità necessaria al raggiungimento dei target evitando sforzi troppo onerosi;
  • Introduzione di un fondo perequativo statale garanzia fondamentale per le realtà territoriali più deboli per le spese riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, per le Regioni, ed alle funzioni fondamentali per gli enti locali;
  • Superamento graduale del criterio della spesa storica a favore:
    1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali;
    2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;
  • Tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio, in modo da favorire corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa, continenza e responsabilità nell’imposizione di tributi propri;
  • Riconoscimento di garanzie per gli enti locali: i tributi degli enti locali saranno stabiliti dallo Stato o dalla Regione, in quanto titolari del potere legislativo, con garanzia di un significativo margine di flessibilità e nel rispetto dell’autonomia propria dell’ente locale, il quale disporrà di compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, a garanzia della sua stabilità;
  • Attribuzione di risorse alle aree metropolitane commisurate alla complessità delle funzioni attribuite. Con specifico decreto legislativo saranno attribuite risorse alla città di Roma, in quanto capitale della Repubblica;
  • Coordinamento tra i diversi livelli di governo: dovrà essere assicurata trasparenza delle diverse capacità fiscali per abitante, prima e dopo la perequazione, in modo da rendere trasparenti i flussi finanziari tra gli enti;
  • In attuazione dei commi 5 e 6 dell’art 119 della Costituzione si prevede una disciplina specifica per l’attribuzione di risorse aggiuntive ed interventi speciali in favore di enti locali e Regioni, finanziati da contributi speciali del bilancio statale, con finanziamenti europei e co-finanziamenti nazionali;
  • Istituzione di sedi di coordinamento: nella prima fase di attuazione della riforma federale si prevede di istituire una Commissione paritetica della quale faranno parte rappresentanti di diversi livelli istituzionali che avrà il compito di raccogliere ed elaborare i dati in vista della preparazione dei decreti legislativi da parte del Governo in un’ottica di collaborazione e condivisione tra Stato, Regioni ed enti locali. Si prevede inoltre di istituire una cabina di regia (denominata Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica) con funzioni di verifica del funzionamento a regime del nuovo sistema federale e del buon utilizzo del fondo perequativo;
  • Concorso delle Regioni a statuto speciale al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà. Modalità specifiche saranno individuate per le Regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro-capite siano inferiori alla media nazionale.
16 gennaio 2012
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