Che cosa è la mediazione
La mediazione civile e commerciale è una procedura introdotta dal D.Lgs. n.28/2010, che permette di risolvere le controversie tra tutti i contendenti in modo semplice, rapido, ed economico, grazie alla nuova figura del mediatore.
Il mediatore è un professionista che deve assistere in modo imparziale due o più soggetti in lite, facilitando, grazie alle competenze che possiede anche in materia di comunicazione e di negoziazione, il raggiungimento di un accordo, di una soluzione amichevole, che sia soddisfacente e condivisa.
La mediazione è costruttiva
L'accordo conciliativo pertanto non viene imposto dal mediatore, ma sono le parti stesse in conflitto, grazie al suo aiuto, che giungono a formulare una soluzione che sia soddisfacente per entrambe e che magari consenta anche il mantenimento delle relazioni tra i soggetti stessi.
La mediazione è efficace
Nel caso in cui tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato , l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi fare e non fare, nonchè per l'iscrizione di ipoteca giudiziale . Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale.
La mediazione è riservata
Il D.Lgs. 28/2010 garantisce l'assoluto rispetto della privacy stabilendo che tutti i documenti che danno avvio alla mediazione, le informazioni che vengono acquisite e le dichiarazioni rese durante la stessa sono riservati, salvo diversa volontà delle parti, e sono inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.
Il mediatore è inoltre tenuto, in caso di sessioni separate, a non rivelare all'altra parte non presente le dichiarazioni e le informazioni acquisite, senza il consenso espresso dell'interessato.
Lo stesso mediatore non può essere tentuo a deporre sulle dichiarazioni delle parti conosciute nel procedimento di mediazione.
La mediazione è veloce e altenativa
La procedura si può esaurire anche in un unico incontro tra le parti, in ogni caso il modificato D.Lgs n. 28/2010 ha stablito in tre mesi la durata massima del procedimento. Un termine più breve o una proroga dello stesso possono essere previsti dietro accordo delle parti o dal regolamento dei singoli organismi.
La mediazione è alternativa rispetto al ricorso alla giustizia ordinaria, ma non ne preclude l'accesso, in quanto le parti possono abbandonare il procedimento in qualsiasi momento e rivolgersi al giudice ordinario.