Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative
L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.
La Regione Emilia - Romagna ha adottato in materia la legge regionale 28 aprile 1984 n. 21.
Nel procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative si possono individuare alcuni momenti:
- accertamento della violazione e contestazione e/o notifica
- pagamento in misura ridotta
- presentazione di scritti difensivi
- ordinanza di ingiunzione o di archiviazione
- opposizione
- riscossione coattiva
- rateizzazione
- rimborso
Il diritto a riscuotere le somme dovute per sanzioni amministrative si prescrive nel termine di 5 anni dal momento in cui è stata commessa la violazione.
La prescrizione, secondo le norme del codice civile, inizia nuovamente a decorrere per intero ogni volta che l?amministrazione notifica un atto dal quale emerge la volontà di realizzare il proprio credito ed in particolare dai seguenti atti: notificazione del processo verbale di accertamento; notificazione dell?ordinanza ingiunzione, dall´iscrizione a ruolo.
Accertamento e contestazione e/o notifica
Gli organi di controllo (Carabinieri, Vigili Urbani, agenti accertatori regionali ecc.) provvedono ad accertare eventuali violazioni mediante redazione di processo verbale a carico della persona individuata come trasgressore e dell'eventuale obbligato in solido. Nel caso in cui più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse è soggetta al pagamento della sanzione prevista dalla norma violata.
Ai sensi dell'art. 14 della L. 689/1981 la violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente sia al trasgressore che all'obbligato in solido; l'interessato può chiedere l'inserimento nel verbale di proprie osservazioni circa l'infrazione contestata.
Quando non è possibile effettuare immediatamente la contestazione, la violazione deve essere notificata agli interessati entro il termine di 90 giorni dall'accertamento - per coloro che sono residenti nel territorio nazionale, mentre per chi risiede all'estero la notifica deve essere effettuata entro 360 giorni, pena l'estinzione del procedimento. Qualora l'interessato si rifiuti di firmare o di ricevere copia dell'atto, lo stesso si intende comunque notificato ai sensi dell'art. 138 del codice di procedura civile.
Pagamento in misura ridotta
Il trasgressore o l'obbligato in solido, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento, possono effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981. Qualora non sia previsto un minimo edittale, il pagamento in misura ridotta è pari ad un terzo del massimo, come disposto dall'art. 16, primo comma, della L. 689/1981.
Il pagamento in misura ridotta per violazioni di competenza regionale deve essere effettuato tramite versamento in c/c postale n. 13565403, intestato a Regione Emilia - Romagna - Sanzioni Amministrative, specificando nella causale di versamento, il numero e la data del processo verbale, il nome del trasgressore.
Il pagamento in misura ridotta estingue l?obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa. Gli scritti difensivi eventualmente presentati non vengono esaminati in quanto il pagamento ha estinto il procedimento di applicazione della sanzione.
Presentazione scritti difensivi
Entro 30 giorni dal ricevimento del verbale il trasgressore o l'obbligato in solido possono presentare uno scritto difensivo per contestare o precisare quanto verbalizzato, può inoltre chiedere di essere ascoltato, ai sensi dell'art. 18 della L.689/1981.
La presentazione di uno scritto difensivo non ha effetto sospensivo dei termini di pagamento della sanzione.
Qualora l'interessato, pur avendo presentato uno scritto difensivo, effettui il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, la Regione non procederà all´esame dello scritto difensivo stesso, poiché il pagamento ha effetto liberatorio e conclude in modo definitivo il procedimento sanzionatorio.
Per le violazioni di competenza regionale, la memoria difensiva deve essere inviata o presentata in carta semplice al seguente indirizzo:
Regione Emilia - Romagna - Servizio Bilancio - Risorse Finanziarie
Viale Aldo Moro n. 52 - 40127 Bologna
Fax 051 639 5956 tributi@regione.emilia-romagna.it
Lo scritto difensivo deve indicare le circostanze del caso, i motivi per i quali si richiede l?archiviazione del processo verbale o l'eventuale riduzione della sanzione amministrativa, allegando tutti gli elementi che si ritengono utili ai fini di una corretta valutazione dei fatti accaduti.
Quando il trasgressore si trovi in condizioni economiche disagiate, potrà richiedere la riduzione o la rateizzazione della sanzione amministrativa, ai sensi degli art. 11 e 26 della L. 689/1981 e degli art. 7 e 15 della L.R. 21/1984, mediante l'invio di un'apposita richiesta dal quale emerga la propria situazione economica e l´indicazione del numero di rate.
Ordinanza di ingiunzione o di archiviazione
Trascorso il termine di 60 giorni dalla data di notifica del processo verbale e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, la Regione:
se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; se non ritiene fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione.
Il pagamento della somma ingiunta deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento.
Opposizione
Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza il trasgressore e/o l'obbligato in solido possono presentare ricorso contro il provvedimento ingiuntivo davanti al giudice unico presso il Tribunale o al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
La competenza per il giudizio di opposizione è disciplinata della L. 689/1981, art. 22 bis. In ogni caso l'autorità a cui presentare ricorso deve essere indicata dall'ordinanza ingiunzione.
Riscossione coattiva
Il mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione o di una o più rate comporta automaticamente l'iscrizione della somma dovuta al ruolo esattoriale, ai sensi della legge 689/91, art. 27. La somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino alla data di consegna del ruolo al concessionario della riscossione.
In casi particolari è possibile richiedere la rateizzazione della cartella esattoriale.
Rateizzazione
L'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, ai sensi della legge 689/81, art. 26 e della legge regionale 21/84, art. 15, può richiedere il pagamento rateale di una sanzione amministrativa a seguito di una ordinanza ingiunzione; La richiesta deve essere inviata a:
Regione Emilia - Romagna - Servizio Bilancio - Risorse Finanziarie
Viale Aldo Moro n. 52 - 40127 Bologna
Fax 051 639 5956 tributi@regione.emilia-romagna.it
entro i termini previsti per il pagamento della sanzione e deve contenere l´indicazione delle condizioni che impediscono il pagamento in un'unica soluzione con la precisazione del reddito percepito nell'ultimo anno.
Il Responsabile del Servizio decide in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza e comunica l'esito mediante provvedimento di concessione rate o diniego di tale concessione.
Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta obbligatoriamente il versamento in un´unica soluzione dell´importo residuo.
Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'importo residuo verrà iscritto al ruolo esattoriale.
Rimborsi
In caso di errori di pagamento di sanzione amministrativa (es. pagamento eccessivo o effettuato due volte), è possibile presentare domanda di rimborso indirizzando la richiesta a:
Regione Emilia - Romagna - Servizio Bilancio - Risorse Finanziarie
Viale Aldo Moro n. 52 - 40127 Bologna
Fax 051 639 5956 tributi@regione.emilia-romagna.it
La richiesta deve precisare le circostanze dell´errore (es. pagamento doppio), contenere la documentazione relativa ed i dati del destinatario del rimborso.
