Finanziamento di progetti finalizzati alla conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare - Art.9 L. 53 2000
Tipologie di azioni positive:
- progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell´organizzazione del lavoro, quali part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;
- programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;
- progetti che, anche attraverso l´attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio, e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell´ambito dei piani per l´armonizzazione dei tempi delle città.
Destinatari dei progetti:
Lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.
Una quota delle risorse è, inoltre, impiegata per l´erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione o sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.
COMUNICATO DELLA RETE DELLE CONSIGLIERE DI PARITA'
In merito alla progettazione di azioni per il finanziamento di cui all´art.9 della L.53/2000, in virtù di quanto affermato nella Guida alla compilazione del piano finanziario e della rendicontazione, si ricorda che i costi di consulenza debbono rispettare i limiti previsti per ogni macrovoce. Per la consulenza alla progettazione, sul territorio regionale, pare essere diffusa la consulenza "Salvo buon fine".
Le Consigliere di Parità provinciali e regionali dell´Emilia-Romagna, in relazione al finanziamento di azioni di conciliazione di cui all´art.9 della L.53/2000 - promosse dalle reti territoriali, dalle singole imprese, da professionisti/e, da imprenditori/trici e altri soggetti ammessi - sosterranno progetti se coinvolte sin dalla fase di progettazione ed in stretta relazione con gli eventuali tavoli territoriali sulla conciliazione costituiti.
Art. 9 - Legge 8 marzo 2000, n. 53
modificato dall' Art. 38 - Legge 18 giugno 2009, n. 69
"Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro"
Scheda di sintesi nuovo art. 9 L. 53 - Azioni possibili
Materiale informativo a cura della Consigliera di parità Rosa M. Amorevole
Guida alla compilazione e alla presentazione dei progetti.
Guida a cura del Dipartimento della Famiglia, con i commenti di Roberto Sgarro.
Roberto Sgarro. Direzione provinciale del lavoro di Bologna

