Le Consigliere regionali di parità per l'Emilia-Romagna
Rosa M. Amorevole - Consigliera effettiva 
Samantha Gamberini - Consigliera supplente
La consigliera supplente agisce su mandato della Consigliera o del Consigliere effettivo ed in sua sostituzione.
Compiti e funzioni
Le consigliere e d i consiglieri hanno compiti di promozione, di diffusione della conoscenza delle pari opportunità, di vigilanza e rilevazione di situazioni di discriminazione basata sul sesso nel mondo del lavoro.
Nell’esercizio delle proprie funzioni la/il consigliere di parità è un pubblico ufficiale ed ha l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria dei reati di cui viene a conoscenza (art. 13 D.Lgs. 198/2006).
E’ nominata/o a livello nazionale, regionale e provinciale, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n 198 con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro per le Pari opportunità.
Dura in carica 4 anni e il suo mandato è rinnovabile per non più di 2 volte.
Perché rivolgersi alle Consigliere di Parità
Le consigliere di parità offrono un servizio di consulenza gratuito, riservato e per chi lo desidera anonimo a:
- lavoratrici e lavoratori che hanno subito discriminazioni nell'accesso al lavoro o sul luogo di lavoro, nello sviluppo della carriera, nel livello di retribuzione
- lavoratrici e lavoratori che hanno avuto difficoltà a conciliare il lavoro con la maternità/paternità oppure con la cura di familiari
- imprenditrici e imprenditori che vogliono promuovere azioni positive per realizzare le pari opportunità nella propria azienda anche attraverso progetti e finanziamenti
- enti che devono costituire i Comitati Unici di Garanzia (CUG) e presentare il Piano di Azioni Positive
Norme di riferimento
- Artt. 25-35, D.lgs. 198/2006
Discriminazioni basate sul sesso
- Artt. 42-50, D.lgs. 198/2006
Azioni positive
